Cassation annuls partial confiscation order due to lack of specific reasoning linking seized goods to the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's confiscation order regarding seized goods other than the drugs themselves. The defendant argued the trial judge failed to provide specific reasoning for confiscating these items under Article 240 of the Penal Code. The Court ruled that the judge must explicitly demonstrate the instrumental link between the goods and the crime to justify the confiscation as an incentive to prevent future offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 240, comma 1, cod. pen.; The judge must provide specific reasoning demonstrating the instrumental link between seized goods and the crime to justify optional confiscation, rather than relying on generic assertions of pertinence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ONWU GIDEON nato il 06/07/1991 avverso la sentenza del 19/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Onwu Gideon, imputato del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, 309, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Busto Arsizio, lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen. e all'art. 445 cod. proc. pen., attesa la mancanza di motivazione in relazione all'applicazione della confisca facoltativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In assenza di un riferimento specifico ai beni oggetto di confisca, dal richiamo alla confisca facoltativa si desume che oggetto del gravame siano i beni sequestrati diversi dalla sostanza stupefacente. L'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne integrano il profitto, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707). La Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che, mentre il sequestro del corpo del reato di cui all'art. 253 cod. proc. pen. ha carattere obbligatorio - perché mira a sottrarre all'indagato la disponibilità delle cose sulle quali, o mediante le quali, il reato è stato commesso, nonché di quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo - il sequestro delle cose pertinenti al reato, è invece posto a tutela delle esigenze probatorie, ed è facoltativo (Sez. 2, n. 50175 del 25/11/2015, Scarafile, Rv. 265526).
Sul punto, va considerato che la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile (ex multis, Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687). Nel caso di specie, trovano applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato o laddove la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e queste valutazioni, se correttamente e logicamente motivate, sono incensurabili in sede di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275;
Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Ambrosio, Rv. 245387; Sez. 2, n. 838 del 03/12/2003, dep. 2004, Luyderer, Rv. 227864, secondo cui, in tema di confisca facoltativa, "il principio di cui all'art. 240, comma primo, cod. proc. pen. - per il quale il giudice può ordinare la confisca delle cose ... che servirono a commettere il reato - non deve essere inteso nel senso dell'intrinseca pericolosità dell'oggetto da confiscare, nel qual caso opera la confisca obbligatoria (art. 240, comma secondo, cod. proc. pen.), bensì nel senso che tale oggetto, ove lasciato nella disponibilità del condannato, potrebbe costituire per quest'ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati ed è con riguardo a quest'ultimo aspetto che il giudice deve fornire adeguata motivazione").
Nel caso in esame, il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione limitandosi a disporre la confisca di quanto sequestrato, perché "pertinente al reato". Nulla si evince dalla motivazione della sentenza (al di là, appunto, della generica affermazione "costituendo cosa pertinente al reato") circa il nesso esistente tra i beni (diversi dallo stupefacente) per cui è stata ordinata la confisca e il reato per cui è intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta.
3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca "di tutti gli altri beni in sequestro", con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Busto Arsizio, altro magistrato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca "di tutti gli altri beni in sequestro" e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Busto Arsizio, altro magistrato. Così deciso il 16 maggio 202