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Sentenza — n. 37989/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for theft regarding 'dexterity' aggravator due to lack of active creation of opportunity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37989/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction regarding the aggravating circumstance of 'dexterity' in a theft case. The defendant argued that he merely exploited the victim's distraction rather than actively creating the opportunity for the crime. The court held that the lower court's reasoning was inconsistent with established jurisprudence, which requires the agent to have caused the situation of disattention, not just profited from it.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 4, cod. pen.; In theft cases, the aggravating circumstance of dexterity requires the agent to have actively created or caused the situation of disattention, not merely profited from an existing one.

Parole chiave

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theft aggravating circumstance dexterity requirement active creation of opportunity victim disattention Cassation annulment sorpasso non consentito infrazione privilegiata uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 4, cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che lamenta, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli
Sez. 4, n. 12176 del 27/2/2020, Tripolone
Sez. 4, n. 12176 del 27/2/2020, Tripolone, in motivazione).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPPELLETTI EDOARDO nato a CAGLIARI il 20/01/1993 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha ritenuto Cappelletti Edoardo colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen.

2. Il fatto: il 21/05/2015, la persona offesa, Valli Patrizia, prelevava una somma di denaro ad uno sportello bancomat. Risalita in auto, riponeva la propria borsa sul sedile passeggero anteriore. Giunta a destinazione, parcheggiava la vettura; mentre era intenta a leggere un messaggio sul cellulare, un uomo apriva la portiera e afferrava la borsa per poi fuggire a bordo di un ciclomotore. L'uomo era poi identificato nell'odierno imputato.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che lamenta, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 4, cod. pen.: non vi è stato alcun comportamento attivo e specifico dell'imputato nel creare l'occasione furtiva, avendo egli meramente approfittato di una distrazione della persona offesa, di un'occasione non da lui creata. La Corte territoriale ha eluso la precisa censura che le era stata devoluta sulla destrezza come capacità specifica dell'imputato di creare una situazione che renda più agevole l'azione furtiva facendo invece riferimento alla prossimità del bene asportato rispetto alla vittima.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. In data 07/06/23 è pervenuta memoria di replica del difensore dell'imputato, avv. Donatella Frojo, che evidenzia la mancanza di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza è meritevole di accoglimento.

2. La Corte territoriale, alla stregua del Giudice di primo grado, ha ravvisato la destrezza nella repentinità dell'azione posta in essere dall'imputato nell'aprire la portiera dell'auto, afferrare la borsa e poi fuggire a bordo del proprio ciclomotore. Dalla descrizione rinvenibile nella sentenza censurata, tuttavia, non si ricava che l'imputato abbia agito con modalità esecutive accentuanti il disvalore del fatto, non essendo il ragionamento dei Giudici territoriali coerente con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità e con il diritto vivente.

Le Sezioni Unite hanno già precisato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, Rv. 270088-01;

Sez. 4, n. 12176 del 27/2/2020, Tripolone, in motivazione). Nella specie, la Corte territoriale ha affidato la propria valutazione al fatto che l'agente non aveva semplicemente approfittato di un momento di distrazione, ma aveva posto in essere una manovra repentina. Oltre ad apparire intrinsecamente contraddittorio, il ragionamento elude il principio in base al quale il mero approfittamento di un momento di disattenzione della persona offesa non costituisce il maggior disvalore del fatto, essendo necessario che la situazione della quale l'agente approfitta sia dallo stesso causata, nulla emergendo sul punto specifico dal ragionamento svolto dai Giudici del gravame.

Ne discende l'annullamento della sentenza limitatamente alla ritenuta aggravante della destrezza, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante della destrezza e rinvia sul punto ad alt