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Sentenza — n. 37813/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37813/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37813/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto Casini Serena responsabile del reato di cui agli artt. 186, commi 1 e 2 lett. c), 2 bis, e 2 sexie.s d. Igs n. 285 del 30 aprile 1992, condannando la predetta alla pena ritenuta di giustizia ed applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente di guida per anni due. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Lamenta come il tribunale sia incorso in errore nell'applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca, siccome previsto dall'art. 186, comma 2 bis, secondo periodo, cod. strada 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio, limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida per anni due, statuizione da eliminare, nonché in ordine alla omessa revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria da applicarsi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37813/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato nei termini che si vanno sinteticamente ad esporre. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), aggravato ai sensi del comma 2 bis cod. strada. La suddetta aggravante non è stata esclusa in sentenza. L'art. 186, comma 2 bis citato stabilisce che, ove il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolennico superiore a 1,5 g/I provochi un incidente, oltre al raddoppio della pena, è disposta anche la revoca della patente. Alla revoca della patente di guida può provvedere direttamente questa Corte, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente (cfr.

Parole chiave

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revoca della licenza condurre abbandono del procedimento per infrazione stradale guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione alle norme della circolazione esame d'idoneità alla guida guida senza autorizzazione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: CASINI SERENA nato a ROMA il 25/07/1991 avverso la sentenza del 15/04/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico MJjJtifà, in persona del>stituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha conc1ido chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto Casini Serena responsabile del reato di cui agli artt. 186, commi 1 e 2 lett. c), 2 bis, e 2 sexie.s d. Igs n. 285 del 30 aprile 1992, condannando la predetta alla pena ritenuta di giustizia ed applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente di guida per anni due. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Lamenta come il tribunale sia incorso in errore nell'applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca, siccome previsto dall'art. 186, comma 2 bis, secondo periodo, cod. strada 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio, limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida per anni due, statuizione da eliminare, nonché in ordine alla omessa revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria da applicarsi.

3. Il ricorso è fondato nei termini che si vanno sinteticamente ad esporre. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), aggravato ai sensi del comma 2 bis cod. strada. La suddetta aggravante non è stata esclusa in sentenza. L'art. 186, comma 2 bis citato stabilisce che, ove il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolennico superiore a 1,5 g/I provochi un incidente, oltre al raddoppio della pena, è disposta anche la revoca della patente. Alla revoca della patente di guida può provvedere direttamente questa Corte, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente (cfr.

Sez. 4 n. 8022 del 28/01/2014, Rv. 258622) 4. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, nonché limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, statuizione obbligatoria, che, non essendo suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione che elimina, nonché in ordine alla omessa revoca della patente di guida, sanzione che applica. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigliere estensore