Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's withdrawal of interest before discussion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew their interest in the decision before the discussion phase. The defense had initially argued that the detention measure was inappropriate, but later renounced the appeal via a special power of attorney. Consequently, no costs or monetary sanctions were imposed on the client since no party was found to have lost virtually.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. d) c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if the appellant declares withdrawal of interest before the discussion, precluding any award of costs or fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA Antonio nato a POZZUOLI il 16/08/72 avverso ORDINANZA 6-03-2023 Tribunale della Libertà di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame cautelare rigettava la richiesta di riesame di CIOTOLA Antonio nei cui confronti l'ufficio GIP del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla ipotesi di illecito traffico di sostanza stupefacente.
2. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto ricorso per cassazione la difesa del CIOTOLA asumendo vizio motivazionale in relazione alla scelta della misura cautelare da applicare rappresentando l'adeguatezza di misura cautelare domiciliare. Con istanza pervenuta in data 26/06/2023 il difensore del ricorrente, Avv.to Antonio SMALDONE, ha dichiarato dì rinunciare all'impugnazione sostenendo di avervi perso interesse per essere stato definito il giudizio con effetti anche sotto il profilo cautelare. 3.11 ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. in quanto, nelle more della discussione del presente ricorso, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta presso la cancelleria della Corte di Cassazione sottoscritta dal difensore munito di procura speciale. 3.1 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, in ragione della cessazione dell'interesse alla decisione, sopravvenuta alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non risulta configurabile una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (In materia di procedimento "de libertate" sez.1, n.11302 del 19.9.2017, Rezmuves, Rv.272308; sez.4, n.45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv.282549).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 5 Luglio 2023 Il Consigliere estensore: I