Cassation appeal dismissed for being generic; failure to specifically criticize lower court's reasoning on conspiracy charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific legal criticism. The appellant argued that mere accompaniment without material participation in drug transactions did not constitute conspiracy, but the court found this argument merely restated the lower court's reasoning without new analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: A cassation appeal based on generic grounds that merely restate reasons already rejected by the lower courts is inadmissible as it fails to provide the specific critique required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGLIAVINITI GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 09/08/1993 avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/te/le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA c i k I
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Pagliaviniti Giuseppe ed ha confermato l'ordinanza emessa il 28/11/2022 (eseguita il 15/12/2022) dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva disposto gli arresti domiciliari del prevenuto per due fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. Veniva, in particolare, contestato all'indagato di avere concorso con Ficara Concetto Paolo e Ficara Caterina nella reiterata cessione di cocaina gli acquirenti Maugeri Orazio e Musumeci Fabio Sebastiano dal 21/09/2020 al 03/12/2020 (capo 2), nonché di avere concorso con Ficara Concetto Paolo nella cessione di cocaina a Prima Agatino il 24/10/2020 (capo 3).
Nell'ambito di una più articolata attività di indagine sul narcotraffico e i suoi rapporti tra esponenti del clan dei Cappello di Catania e la criminalità organizzata campana, il Pagliaviniti figurava quale accompagnatore e collaboratore di Ficara Concetto Paolo, corriere calabrese che, dall'agosto 2020, riforniva il mercato catanese e siracusano di cocaina, trasportata a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta, targata EV456XK. La ricostruzione analitica delle trasferte dalla Calabria in Sicilia, cui prendeva parte il prevenuto, veniva ricostruita attraverso i gps installati nell'autovettura del Ficara, le intercettazioni ambientali, le riprese videofilmate delle telecamere collocate nei pressi dei traghetti e dei luoghi di consegna della cocaina.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione il difensore del Pagliaviniti che, con un unico motivo, deduce violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione: non avendo l'indagato partecipato materialmente agli scambi di droga e/o di denaro, l'accompagnamento del Ficara non integra il concorso nei reati ascritti.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico.
2. Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), il ricorso per Cassazione fondato, come nel caso in esame, su motivi che ripropongono acriticamente stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; così anche Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).
3. In punto di diritto, giova altresì premettere che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.
Tiana, Rv. 255460; più recentemente, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»).
4. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata indica una serie di circostanze che smentiscono la tesi difensiva: - Le intercettazioni documentavano che il Pagliaviniti, lungi dal limitarsi a fare da autista, coadiuvava in più occasioni il Ficara nell'occultare nel vano ricavato nell'abitacolo dell'autovettura le mazzette di banconote appena ricevute dai compratori e/o a contarle;- Il 04/11/2020 il Pagliaviniti assisteva alla materiale consegna del Ficara di cocaina a Giarre e quindi al prelievo della cocaina dall'autovettura ad Avola; in data 11/11/2020, il ricorrente scortava con una seconda autovettura il Ficara nel corso di diverse consegne di cocaina fra Reggio Calabria e Bovalino; il 02/12/2020, il Pagliaviniti riceveva dal Ficara l'incarico di suddividere i panetti di cocaina in due buste da trasportare l'indomani in Sicilia ("con una busta fai due e due, domani mattina quando passiamo li prendiamo e li mettiamo tutti e due là dentro ... capito?") e, nella trasferta del giorno dopo, era presente quando Ficara Concetta commentava la sua parte di contributo nelle operazioni di confezionamento della cocaina; - Quanto alla destinazione finale delle mazzette, provento delle cessioni di cocaina in Sicilia, anche se il Pagliaviniti non assisteva personalmente alla consegna finale ai trafficanti calabresi, accompagnava comunque il Ficara alla fine di ogni trasferta fino a Bovalino, dove quest'ultimo consegnava le buste piene di banconote; - La frequenza quasi giornaliera delle trasferte confermava ulteriormente la natura illecita degli spostamenti in Sicilia, incompatibile con esigenze di lavoro dell'impresa edile del Ficara, tanto più se il Pagliaviniti veniva coinvolto in operazioni di occultamento di mazzette di banconote e, da ultimo, anche nel confezionamento di panetti di cocaina per la trasferta del giorno dopo.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc.