Sentenza — n. 37501/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALuciano Biagio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il 23/01/2023 con la quale il Tribunale di Milano ha applicato la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. Con il primo motivo, si duole della erronea qualificazione giuridica, per non avere il Giudice riconosciuto l'ipotesi di cui al comma 5; con il secondo motivo, deduce l'illegalità della disposta confisca del denaro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309/90, artt. 85-bis d.P.R. 309/90, art. 240-bis cod. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 37501/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. il 23/01/2023 con la quale il Tribunale di Milano ha applicato la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. Con il primo motivo, si duole della erronea qualificazione giuridica, per non avere il Giudice riconosciuto l'ipotesi di cui al comma 5; con il secondo motivo, deduce l'illegalità della disposta confisca del denaro.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCIANO BIAGIO nato a MILANO il 23/02/1973 avverso la sentenza del 23/01/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/séTL_L_tteile conclusioni del PG (L_ v- A-2 j•-• U.5"1/1-3
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luciano Biagio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il 23/01/2023 con la quale il Tribunale di Milano ha applicato la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. Con il primo motivo, si duole della erronea qualificazione giuridica, per non avere il Giudice riconosciuto l'ipotesi di cui al comma 5; con il secondo motivo, deduce l'illegalità della disposta confisca del denaro.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché propone doglianze non consentite dalla legge. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), ha infatti previsto che la sentenza di 'patteggiamento' sia ricorribile per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, GAMAL EID SAYED AHMED AHMED, Rv. 283023 - 01).
Nella fattispecie, la qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 non è stata oggetto di negozio processuale, né ricorre un errore manifesto, non risultando la qualificazione del fatto di lieve entità con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso non viene in rilievo la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 e che la misura ablativa è stata disposta ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. 309/90 e dell'art. 240-bis cod. pen. (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248 - 01: "In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità").
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consiglier