Italian court dismisses appeal against criminal order due to lack of digital signature on PEC submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the opposition to the criminal order was submitted via certified email without a digital signature. Although the client argued the manual signature and scanning rendered the act valid, the court strictly applied the statutory requirement for digital signing. Consequently, the appeal was rejected, and the client was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, comma 6-sexies del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137; Art. 24, comma 6-bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137: An appeal submitted via certified email is inadmissible if it lacks a digital signature by the defender, as this requirement is mandatory and cannot be waived.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SORLINI FRANCESCA nato a LOVERE il 20/04/1994 avverso l'ordinanza del 21/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sorlini Francesca, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Brescia con la quale veniva dichiarata inammissibile l'opposizione a decreto penale, proposta tramite posta elettronica certificata, ma priva di sottoscrizione digitale dell'atto. 1.2. La ricorrente osserva che l'opposizione sarebbe comunque valida per l'assenza di dubbi sulla provenienza e sulla paternità dell'atto, trattandosi di provvedimento firmato manualmente e poi scannerizzato e inviato telematicamente.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. L'art. 24, comma 6-sexies del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, stabilisce, infatti, che, nel caso di proposizione dell'atto di impugnazione mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata, l'impugnazione è inammissibile «quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore». Tale disposizione rinvia espressamente al precedente comma 6-bis del medesimo articolo, che indica le modalità di proposizione dell'atto di impugnazione e richiede, in particolare, che «l'atto in forma di documento informatico» sia «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati».
La sottoscrizione in forma digitale dell'atto è, dunque, espressamente richiesta dal legislatore a pena di inammissibilità e nessuna sanatoria può intervenire sul punto. In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è, pertanto, inammissibile l'atto che, pur essendo stato ritualmente trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, risulti privo di sottoscrizione digitale (Sez. 6, n. 26313 del 03/06/2021, E., 281537 - 01; Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022, Porcello Antonino, Rv. 282940 - 01).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Py