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Sentenza — n. 37497/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls revocation of driver's license for road homicide, requiring specific justification under Art. 222 Road Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the revocation of the driver's license while upholding the main criminal penalty. The appellant argued that the automatic revocation violated constitutional principles, citing the Constitutional Court's 2019 ruling on Article 222 of the Road Code. The Court agreed, ruling that without specific justification for the harsher penalty over suspension, the revocation was legally flawed and remanded for re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 218, comma 2, cod. strada: When applying the accessory sanction of license revocation for road homicide without aggravating circumstances like intoxication, the judge must provide specific reasoning justifying the choice of the more severe penalty over suspension.

Parole chiave

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road homicide license revocation accessory administrative sanction constitutional illegitimacy specific judicial reasoning Road Code Article 222 remand for new trial guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 218, comma 2, cod. strada
Sentenza n. 88 del 2019 della Corte Costituzionale

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis Fabio, Rv. 283022 - 01
strada (da ultimo, Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis Fabio, Rv. 283022 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUNSOLO FABRIZIO nato a CATANIA il 14/06/1988 avverso la sentenza del 27/10/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/isgotitel le conclusioni del PG (A-, .24— `‘A-'-'it; w7' /1-L, t„. e • 1:9;(2,1.5 ek , -

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cunsolo Fabrizio, imputato del reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 6, cod. pen., ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, che ha altresì disposto la revoca della sua patente di guida.

2. Lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. con riguardo all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.

4. Il ricorso è fondato. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 del codice della strada laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. Ciò implica il venir meno dell'automatismo applicativo dell'indicata sanzione e impone al giudice di adeguatamente argomentare in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ovvero di specificare perché da essa possa prescindersi nella concreta fattispecie in esame.

Anche secondo l'orientamento consolidato di codesta Corte, "in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (da ultimo, Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis Fabio, Rv. 283022 - 01).

Tale motivazione non risulta sussistere nella sentenza impugnata. Il ricorso è, pertanto, fondato sul punto, sicché, ferma restando la statuizione di merito dell'impugnata decisione e la relativa pena principale applicata all'imputato, meritevole di passare in cosa giudicata, la sentenza va annullata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio su tale punto al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio per nuovo giudizio sul punto al