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Sentenza — n. 37496/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual allegations regarding vehicle confiscation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37496/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a lower court's judgment against Cece Samuel regarding vehicle confiscation under Article 186 of the Anti-Mafia Law. The appeal was declared inadmissible because the prosecutor failed to provide specific factual evidence concerning the vehicle's ownership, which is a prerequisite for confiscation. The court ruled that the complaint was too generic and violated the principle of specificity required by the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992; Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for complaint are generic and lack specific factual elements necessary for the appellate court to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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confiscation of vehicles anti-mafia law inadmissible appeal principle of specificity factual allegations procuratore generale code of criminal procedure confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992
Deduce violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992, per avere il Giudice omesso, sia in motivazione che nel dispositivo della sentenza, di pronunciarsi sull'applicazione della confisca del veicolo.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto è, pertanto, inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall'art.
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 cod. proc. pen., essendosi il ricorrente limitato a dedurre la mancata confisca del veicolo, senza specificazione alcuna in ordine alla proprietà dello stesso.
art. 581 cod. proc. pen
pen., per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 cod. proc. pen., essendosi il ricorrente limitato a dedurre la mancata confisca del veicolo, senza specificazione alcuna in ordine alla proprietà dello stesso.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2067 dell'11/04/2017, Schioppo
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: CECE SAMUEL nato a ATESSA il 26/07/1991 avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di LANCIANO 9 ) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni dei PG f( [2_ in

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica di L'Aquila ricorre avverso la sentenza, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Lanciano nei confronti di Cece Samuel, per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 1.2. Deduce violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992, per avere il Giudice omesso, sia in motivazione che nel dispositivo della sentenza, di pronunciarsi sull'applicazione della confisca del veicolo.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza formulata nel ricorso non risulta supportata da alcuna allegazione documentale riguardante la proprietà del veicolo, presupposto della confisca. Il motivo proposto è, pertanto, inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 cod. proc. pen., essendosi il ricorrente limitato a dedurre la mancata confisca del veicolo, senza specificazione alcuna in ordine alla proprietà dello stesso.

Come più volte affermato da questa Corte, il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi di fatto che sono a base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato (Sez. 2, n. 2067 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071- 01;

Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01). Tale condizione non si è verificata nella specie, essendo il motivo di impugnazione del tutto generico e aspecifico.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore I