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Sentenza — n. 37494/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft sentence for lack of specific factual criticism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37494/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific factual criticism against the lower court's decision. The appellant argued regarding evidence manipulation, subjective elements, and statutory exemptions, but the court found these arguments generic and unsupported by the trial record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific factual criticism and merely proposes alternative factual reconstructions that cannot be revisited.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Lack of Specific Criticism Aggravated Theft Statutory Exemption imputazione di furto contraffazione di merci circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 62 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da ne- cessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).
sez.5, n.3788 del 16/12/2020, Pirnaci
sez.5, n.11.000 del 13/12/2019 PMT/Trovato
sez.4, n.11158 del 14/02/2018, Chiaravalloti
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOSCANO WALTER nato a ROSSANO il 12/10/1993 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.TOSCANO Walter ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Castrovil- lari, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art.62 n.4 cod.pen. prevalenti sulle circostanze aggravanti, rideterminava nei suoi confronti la pena in mesi due giorni venti di reclusione ed euro 133,00 di multa in relazione al reato di furto di legname pluriaggravato.

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo vizio motiva- zionale in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto in parti- colare per travisamento della prova laddove era emerso che il TOSCANO si era unito all'autore del taglio dell'albero in modo occasionale dopo che vi era stata la sottrazione della legna. Censurava altresì la motivazione della sen- tenza impugnata in relazione alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, alla sussistenza delle circostanze aggravanti riconosciute di cui all'art.625 comma 1 n.2 e 7 cod.pen. e in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da ne- cessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impu- gnazione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano mera- mente riproduttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà. 3.1 Gli argomenti posti a fondamento della sentenza impugnata, coerenti con le risultanze delle prove testimoniali acquisite, in uno alla circostanza che il TOSCANO era stato sorpreso nell'autovettura che trasportava il le- gname appena tagliato e spezzettato unitamente agli strumenti da taglio, risultano privi di contraddizioni e di vizi logici, mentre le contestazioni avan- zate dalla difesa si appalesano aspecifici e comunque ripropositivi di censure già adeguatamente esaminate e disattese nella sentenza impugnata.3.2 Le contestazioni in ordine alla ricorrenza delle circostanze aggravanti si pongono in palese contrasto con giurisprudenza di legittimità, che ricono- sce la circostanza aggravante della violenza sule cose scimento della violenza sulle cose in ipotesi di recisione del tronco di un albero infisso al suolo e dei suoi rami (sez.5, n.3788 del 16/12/2020, Pirnaci, Rv.280332) ei quella della esposizione della "res" alla pubblica fede anche quando tale esposizione sia originaria, organica e naturale e non a seguito di destinazione da parte dell'uomo (sez.5, n.11.000 del 13/12/2019 PMT/Trovato, Rv.278798;sez.4, n.11158 del 14/02/2018, Chiaravalloti, Rv.275276). 3.3 Manifestamente infondata è altresì la censura concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. di cui non ricorrevano le condizioni né sotto la vigenza della formulazione ori- ginaria, sia a seguito delle modifiche apportate con la riforma Cartabia atteso che la forchetta edittale prevista per la fattispecie di furto pluriaggravato (da tre a dieci anni di reclusione ai sensi dell'art.625 cpv. cod.pen.) esclude l'ap- plicazione della causa di non punibilità in entrambi i regimi normativi, alla stregua di quanto previsto dall'art.131 bis commi 1 e 4 cod.pen.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Luglio 2023