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Sentenza — n. 37491/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment on lack of reasoning for non-punishment but dismisses reformatio in pejus claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37491/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's judgment regarding the applicant's failure to cite the non-punishment provision of Article 131 bis of the Penal Code due to insufficient reasoning. While the appeal court acquitted the defendant of one charge and convicted him of another, the Cassation Court found no violation of the principle of reformatio in pejus because the lower court had explicitly addressed both criminal facts in its first-instance decision. Consequently, the case was remitted for a new examination on the specific issue of non-punishment, while the rest of the appeal was declared inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 189 c.d.s.; Art. 131 bis c.p.; Art. 521 c.p.p.; Art. 597 c.p.p.: The principle of reformatio in pejus does not apply when the appellate court modifies the conviction based on facts already fully examined and qualified in the first-instance judgment, even if the final penalty is reduced.

Parole chiave

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reformatio in pejus non-punishment provision insufficient reasoning omission of assistance failure to stop at accident remittal to appellate court manifestly unfounded complaint omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 189 c.d.s.
Art. 131 bis c.p.
Art. 521 c.p.p.
Art. 597 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIARA VINCENZO FABIO nato a ERICE il 15/07/1992 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. t

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 12 Ottobre 2022, in parziale riforma della decisone del Tribunale di Trapani, ha assolto CHIARA Vincenzo Fabio dal reato di cui all'art.189 comma 7 C.d.S., mentre ha confermato il giudizio responsabilità nei suoi confronti con riferimento al reato di inosservanza all'obbligo di arrestarsi a seguito di sinistro stradale, da cui erano derivate lesioni personali ai danni di passeggeri del veicolo confliggente.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CHIARA Vincenzo Fabio denunciando, con un primo motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all'inosservanza del divieto di reformatio in pejus atteso che il giudice di appello aveva riconosciuto la responsabilità del CHIARA in relazione al reato di fuga a seguito di incidente stradale benchè, in relazione a tale titolo di reato, non fosse intervenuta alcuna statuizione di condanna. Rileva infatti che, in presenza di editto accusatorio del tutto generico, il giudice di primo grado non aveva minimamente affrontato la questione del reato in contestazione ma aveva trattato di un unico reato, non aveva applicato l'istituto della continuazione o del concorso formale e non aveva mai evidenziato di considerare duplice il titolo di reato riconducibile all'art.189 C.d.S. Con una seconda articolazione assume assenza di motivazione in ordine alla richiesta, già avanzata nei motivi di appello, di applicare al CHIARA l'istituto dell'art.131 bis cod.pen. ricorrendone i presupposti legittimanti, anche in ragione degli argomenti spesi dal giudice di appello per escludere il reato di omessa assistenza alle persone infortunatesi in occasione del sinistro stradale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso si appalesa manifestamente infondato laddove il reato di omessa fermata in occasione di sinistro stradale non solo era stato ritualmente contestato in imputazione, tanto mediante il richiamo al titolo di reato (186 comma 6 C.d.S.), quanto attraverso la indicazione del fatto tipico ("non ottemperava all'obbligo di fermarsi"), ma risultava ampiamente richiamato nella pronuncia di condanna di primo grado.

2. Invero il Tribunale di Trapani, dopo una compiuta descrizione delle premesse fattuali del sinistro non manifestava perplessità sul fatto che "la condotta dell'imputato integri gli estremi del reato di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S." (pag.2 della sentenza) e, passando alla qualificazione giuridiche delle condotte riconosciute al ricorrente afferma che "i fatti sopra descritti integrano certamente gli elementi costitutivi del reato di cui ai commi 6 e 7 C.d.S. essendosi l'imputato volontariamente dato alla fuga dopo un sinistro stradale, omettendo di fermarsi e prestare la dovuta assistenza...".

In sostanza il primo giudice ha ravvisato gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie criminose delineate nell'art.189 C.d.S., palesando di avere valutato tanto la condotta di fuga, quanto quella della omissione di assistenza in favore di soggetti coinvolti in sinistro stradale dallo stesso provocato. Ne consegue che il giudice di appello non è incorso in alcuna violazione dei principi desumibili dall'art.521 cod.proc.pen. per mancata corrispondenza tra i fatti giudicati nelle due pronunce di merito, né ricorre la ipotesi di reformatio in pejus di cui all'art.597 cod.proc.pen. il quanto la corte di appello, una volta escluso il reato di omessa assistenza di cui all'art.189 comma 7 C.d.S., ha rimodulato la pena per la ipotesi residua, applicando la pena sulla base del minimo edittale.

3. Fondata risulta invece la seconda ragione di doglianza in quanto il giudice distrettuale è incorso in motivazione assente in relazione al secondo motivo di appello, pure richiamato nella premessa della decisione, in punto di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., non risultando dal tenore della motivazione alcun argomento utile a escudere, sia pure implicitamente, l'applicazione della causa di non punibilità in oggetto, non ricorrendo al contempo esclusioni oggettive di immediata constatazione.

4. In conclusione va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la mancata pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo esame. Il ricorso va dichiarato nel resto inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'art.131 bis cod.pen. e rinvia per l'esame sul punto alla Corte di appello di Palermo altra sezione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 30 Maggio 2023 DEPOSITATOCANCELLERIA IN Il consigliere estenOrè.' I Presidente 4 5E7- .71.)23 . Ugo Bellini atella Frranti