Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts and lacking new decisive evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Sgura Simone inadmissible because it merely reiterated factual arguments already addressed by the Court of Appeal. The appellant argued for a new forensic examination and denied negligence, claiming the accident was caused by an unforeseen overtaking maneuver. The court rejected these claims, noting the existing video surveillance footage and witness statements were sufficient to establish guilt without requiring new evidence or a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 1 e 3 cod. proc. pen.; Art. 521, 603, 192, 530, 533 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates facts already judged and does not present new decisive evidence or a manifestly erroneous legal application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SGURA SIMONE nato a GROTTAGLIE il 20/02/1975 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; 1,t,C uritóil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo $
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi per avere riconosciuto i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Sgura Simone per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1 e 8, cod. pen., perché, alla guida di un autobus di linea, percorrendo il centro abitato di Mesagne, cagionava lesioni personali e la morte di due passeggeri di un'autovettura impegnata in manovra di sorpasso dell'autobus, eseguendo a sua volta manovra di sorpasso di altro veicolo che lo precedeva, in tal modo invadendo la corsia di sinistra ove si trovava l'auto delle vittime, che finiva con l'impattare contro un albero. L'imputato è stato altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, Lotesoriere Cosimo e Vetrugno Gabriella.
2. Avverso la prefata sentenza l'imputato articola, a mezzo del difensore, i seguenti motivi: 2.1. Violazione degli artt. 521, 603, comma 3, 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Il riferimento è al mancato espletamento di una perizia tecnico cinematica oppure mediante esame diretto del filmato dell'impianto di videosorveglianza; travisamento delle dichiarazioni del teste Quarta Alessandro; assenza di prova di una condotta di guida imprudente e negligente dell'imputato, al quale non può addebitarsi alcun rimprovero, atteso che la manovra posta in essere dal conducente dell'automobile si pone come causa eccezionale, atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento, da sola sufficiente a produrlo. 2.2. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché relativo vizio di motivazione. Il trattamento sanzionatorio è reputato sproporzionato rispetto al disvalore della condotta anche in riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché reiterativo di doglianze, articolate sul piano del fatto e volte ad una diversa ricostruzione dello stesso, cui la Corte di appello ha offerto motivazione corretta in diritto e non manifestamente infondata con la quale il ricorrente non si confronta.
2. La sentenza impugnata illustra le ragioni per le quali non si è disposta una perizia al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, mancandone i presupposti non solo in punto di diritto, ma anche per il tempo trascorso di oltre cinque anni, la restituzione ai proprietari dei veicoli da oltre quattro anni, il mutamento dello stato dei luoghi. Del resto, giova ricordare che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., si impone in caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti; diversamente, nell'ipotesi contemplata dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, cit.; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco e altri, Rv. 253526 - 01; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, Di Gloria II Grande e altri, Rv. 233391 - 01). La possibilità di esercizio dei poteri di ufficio non è esclusa in ipotesi di giudizio abbreviato, ma in tal caso le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato Valerio, Rv. 282585 - 01).
Nel caso di specie, vi erano due consulenze tecniche e le riprese video di una telecamera di sorveglianza di un esercizio commerciale sito in zona, dalle quali emergeva la manovra di sorpasso intrapresa dall'autobus di linea, di cui l'imputato non aveva mai parlato, pur ammettendo di aver visto l'auto che aveva avviato a sua volta una manovra di sorpasso: la condotta colposa dello Sgura rispetto all'evento mortale emerge allora già dalle sue dichiarazioni. Quanto alla visione del filmato in contraddittorio, si tratta di una mera modalità di percezione di immagini, non già di attività diretta alla formazione della prova, sicché la predetta visione non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio (Sez. 5, n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Stirpe Maurizio, Rv. 278803 - 01;
Sez. 5, n. 48882 del 17/09/2018, M., Rv. 274158 - 01).2.2. Il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, comunque lieve, trovano ragione nella gravità del fatto, commesso in pieno centro urbano in orario mattutino, con il coinvolgimento di un autobus di linea: si tratta di motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica, derivandone la sua insindacabilità in questa sede.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process