Sentenza — n. 37475/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste - esclusa l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 -bis e rideterminata, in conseguenza, la pena - ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato ascritto a Buttazzoni Giuseppe, nei cui confronti è stata altresì disposta la revoca della patente di guida.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 37475/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2 -bis e rideterminata, in conseguenza, la pena - ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato ascritto a Buttazzoni Giuseppe, nei cui confronti è stata altresì disposta la revoca della patente di guida.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUTTAZZONI GIUSEPPE nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 13/02/1964 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; <'-ktro utrifq il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo -t• ° •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste - esclusa l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 -bis e rideterminata, in conseguenza, la pena - ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato ascritto a Buttazzoni Giuseppe, nei cui confronti è stata altresì disposta la revoca della patente di guida.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva un unico motivo con il quale deduce violazione di legge relativamente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, atteso il venir meno dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 -bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e non ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi di recidiva nel biennio.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, in accoglimento del ricorso in relazione all'unico motivo dedotto, ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio.
4. Il ricorso è fondato. Erroneamente la Corte di merito ha confermato la revoca della patente di guida, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 -bis, cod. strada, per la quale sola era prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre