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Sentenza — n. 37295/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls confiscation of phone in plea bargain due to lack of instrumental link explanation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37295/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Venice Tribunal's confiscation order for a mobile phone following a plea bargain. The defense argued the device lacked a functional link to the drug offense and criticized the court's failure to explicitly justify the confiscation under procedural law. The court agreed, ruling that the original decision was insufficiently motivated regarding the necessary instrumentality between the phone and the crime.

Regesto Legislator

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Art. 240, comma 1, cod. pen.; Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.: Confiscation of items used in a crime requires proof of instrumentality or derivative nature, and the judgment must explicitly explain the specific link between the item and the offense, particularly in plea bargain contexts.

Parole chiave

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confiscation of tools plea bargain appeal instrumentality requirement lack of motivation drug trafficking offense confisca di valori patrimoniali uso del telefono cellulare alla guida detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 240, comma 1, cod. pen.
Pone in evidenza l'assoluta carenza di motivazione atta a giustificare il provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 240 cod.
Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, cod. proc. pen.
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.
art. 240 cod. proc. pen
Pone in evidenza l'assoluta carenza di motivazione atta a giustificare il provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 240 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GJETA KRISTIAN (CUI 06HIGB) nato il 27/05/1995 avverso la sentenza del 14/12/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/seydite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gjeta Kristian ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Venezia di applicazione della pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art.444 cod. proc. peri., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la disposta confisca del telefono cellulare del ricorrente. Lamenta che il cellulare non ha alcuna attinenza con il reato per il quale si è proceduto ed è intervenuta sentenza di patteggiamento. Precisa in proposito che, affe ,endo la condotta contestata alla detenzione illecita di sostanza stupefacente, non si comprende quale sia il nesso strumentale e funzionale della cosa confiscata rispetto alla commissione del reato. Pone in evidenza l'assoluta carenza di motivazione atta a giustificare il provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 240 cod. proc. pen. nelle diverse ipotesi ivi contemplate.

2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del telefono cellulare.

3. il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. E' d'uopo premettere come risulti ormai pacificamente ammessa la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca: le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348, così massimata: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc.. pen."). Ciò premesso, ai sensi dell'art. 240, comrna 1, cod. pen., possono essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto.

Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario c:he sia provata la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo). Nel caso in esame il giudice si è limitato a disporre la confisca del cellulare "utilizzato per la commissione del reato", lasciando intendere la esistenza di un nesso di strumentalità tra la res ed il reato contestato all'imputato, che traspare dalla scelta terminologica del verbo "utilizzare'. Il decisum è tuttavia insoddisfacente sotto il profilo motivazionale, perché del tutto carente di una spiegazione atta ad esplicitare le ragioni della ricorrenza del nesso di strumentalità.

4. La sentenza deve essere dunque annullata sul punto della disposta confisca con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alia conf sca del cellulare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Venezia. In Roma, così deciso il 21 giugno 2023 Il Consigli