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Sentenza — n. 37277/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug possession convictions due to lack of admissibility and factual errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37277/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay legal costs. The defendants argued for acquittal or a reduction in sentencing based on the quantity of drugs found in their home. The court rejected these claims, stating that the lower court's factual findings regarding joint possession were legally sound and that the large quantity of pure cocaine precluded a 'minor offense' classification.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 73, comma 1 e 5, d.P.R. 309/90: Appeals challenging the conviction for joint illegal possession of drugs are inadmissible if the lower court's reasoning on the quantity and circumstances of the offense is logically sound and not subject to review in a court of appeal.

Parole chiave

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illegal drug possession joint criminal liability minor offense threshold Court of Cassation inadmissible appeal pure cocaine quantity procedural dismissal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Marco Alemanno e Ilario Torna, con unico articolato motivo, lamentano violazione di legge, per avere ritenuto provato il concorso dei ricorrenti nel reato in contestazione e per non averlo ritenuto riconducibile alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Marco Alemanno e Ilario Torna, con unico articolato motivo, lamentano violazione di legge, per avere ritenuto provato il concorso dei ricorrenti nel reato in contestazione e per non averlo ritenuto riconducibile alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 2, D.L. n. 146 del 2013
309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L.
Legge n. 10 del 2014
artt. 110 cod. pen
Con sentenza del 6.4.2022, la Corte di appello di Lecce - in sede di rito abbreviato - ha confermato la condanna di Marco Alemanno, Giulia Martina e Ilario Torna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R.
art. 73 d.P.R. 309/90
Marco Alemanno e Ilario Torna, con unico articolato motivo, lamentano violazione di legge, per avere ritenuto provato il concorso dei ricorrenti nel reato in contestazione e per non averlo ritenuto riconducibile alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ALEMANNO MARCO nato a GALLIPOLI il 24/01/1995 MARTINA GIULIA nato a NARDO il 11/08/2000 TOMA ILARIO nato il 17/04/1990 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6.4.2022, la Corte di appello di Lecce - in sede di rito abbreviato - ha confermato la condanna di Marco Alemanno, Giulia Martina e Ilario Torna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/90, in relazione alla illecita detenzione, in concorso fra loro, di vari quantitativi di sostanze stupefacenti, meglio descritti in rubrica (fatto del 5.5.2020).

2. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, come di seguito indicato.

3. Marco Alemanno e Ilario Torna, con unico articolato motivo, lamentano violazione di legge, per avere ritenuto provato il concorso dei ricorrenti nel reato in contestazione e per non averlo ritenuto riconducibile alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

4. Giulia Martina lamenta quanto segue. I) Vizio di motivazione, per avere erroneamente affermato che la compravendita di sostanza stupefacente in atto nell'abitazione ove i prevenuti erano stati sorpresi dai Carabinieri fosse destinata ad essere ulteriormente rivenduta sul mercato a terzi. II) Violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

5. Il Procuratore generale, con reqwsitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2. I motivi dedotti in punto di responsabilità pretendono di ottenere in sede di legittimità una non consentita rivalutazione di quanto desunto dai giudici del merito sulla base della situazione di fatto accertata dai carabinieri e logicamente riportata in sentenza, con particolare riguardo all'avvenuta irruzione nella casa del minore (giudicato separatamente) ed a quanto puntualmente accertato in occasione di tale irruzione, che non serve qui ripetere nei dettagli. Basterà qui ricordare che i verbalizzanti avevano notato gli imputati Martina e Alemanno camminare nell'abitato di Nardò in ora tarda, in violazione delle prescrizioni anti-Covid all'epoca vigenti, e poi li avevano visti dirigersi verso l'abitazione del minore.

A seguito dell'intervento dei carabinieri, il Toma, che si trovava già all'interno dell'appartamento, aveva raccolto tutto lo stupefacente, i soldi e gli oggetti che si trovavano sul tavolo, ivi compresi quelli appartenenti a Martina e Alemanno, cercando poi di nascondersi nel balcone, mentre Alemanno e Martina avevano cercato di darsi alla fuga tramite una scala posizionata su una tettoia sottostante. Tutti i ragazzi erano stati raggiunti e identificati dai verba I izza nti . Le argomentazioni della Corte di appello, mediante le quali si esclude che all'interno dell'abitazione fosse in atto una compravendita di droga, ma si afferma, piuttosto, che tutti i soggetti presenti nell'abitazione fossero concorrenti di una illecita attività di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, non sono manifestamente illogiche e appaiono coerenti con i dati processualmente emersi.

In particolare, ciò è stato desunto, oltre che dal tentativo di fuga degli imputati, dal comportamento del Toma, il quale, all'arrivo dei militari, non si è fatto scrupolo di raccogliere tutti gli oggetti compromettenti (droga, denaro, portafogli ecc.), ivi compresi quelli appartenenti ad Alemanno e Martina, al fine di nasconderli ai carabinieri, evidentemente — opinano i giudici territoriali - in quanto i quattro erano d'accordo e stavano operando insieme, sicché la droga rinvenuta non poteva che essere codetenuta da tutti e quattro i soggetti presenti nell'appartamento.

Ulteriori elementi che sono stati valorizzati in tal senso sono costituiti dal quantitativo delle varie sostanze stupefacenti rinvenute, dal foglio contenente annotazioni e cifre, dal materiale per il confezionamento trovato in casa (bilancino, nastro isolante, forbici, involucri in cellophane, buste) e dalle rilevanti somme di denaro in possesso dei prevenuti.

3. Anche per quanto concerne la mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 cit., la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non illogica, come tale insindacabile in sede di legittimità. I giudici territoriali hanno legittimamente rimarcato che il dato ponderale e qualitativo era già incompatibile con l'ipotesi di lieve entità, trattandosi di imputati che avevano nella propria disponibilità un quantitativo di cocaina purissima (gr. 26,9177), contenente un principio attivo con percentuale media totale del 99,16%, da cui erano ricavabili circa 177,9 dosi, unitamente ad altre tipologie di sostanze stupefacenti (marijuana e hashish), il cui rinvenimento ha confermato la non minima offensività del fatto, posto che la quantità e pluralità delle sostanze è stata ritenuta indicativa di un impiego di ampio respiro, ricavandosi dalle stesse ulteriori 44,5 dosi complessive.

Sotto questo profilo, la decisione è in linea con la costante giurisprudenza secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651 - 01).

4. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammend