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Sentenza — n. 37276/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to new ground of omission of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to recognize mitigating circumstances as prevailing over the aggravating circumstance regarding Levamisolo-laced drugs and omitted the base penalty calculation. The court rejected these claims because the new ground was not raised in the lower court and the appellate decision's reasoning was logically sound and legally binding.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; The principle of non-admissibility of new grounds of complaint in cassation applies, preventing the annulment of a decision based on a point intentionally omitted from the lower court's consideration.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new ground of complaint omission of mitigating circumstances levamisolo-laced drugs procedural economy principle dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316-01.; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli
269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
solo in termini equivalenti rispetto alla contestata aggravante, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIANGREGORIO FABIO nato a BENEVENTO il 19110/1980 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Benevento del 14 luglio 2016, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena inflitta a Giangregorio Fabio nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 17.333,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 1, lett.

e) D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo eroina (pari a mg. 564,00) e del tipo cocaina (pari a mg. 481,60) non destinata ad uso esclusivamente personale, con l'aggravante di avere detenuto, al fine di cederla a terzi, sostanza commista a Levamisolo, così da risultarne accentuata la relativa potenzialità lesiva.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha eccepito mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Avrebbero, in particolare, errato i giudici di appello nel non avere qualificato la condotta contestatagli nell'ambito della suddetta fattispecie, non apparendo, in senso contrario, decisive, oltre che giuridicamente corrette, le argomentazioni espresse sul punto dalla Corte di merito. Con la seconda censura il Giangregorio ha dedotto vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett.

e) D.P.R. n. 309 del 1990, della quale non ricorrerebbero i presupposti applicativi, non essendo stata espressa congrua motivazione in ordine alle ragioni per cui il ricorrente avrebbe avuto contezza della presenza del Lavamisolo all'interno della sostanza stupefacente sequestratagli. Con l'ultima doglianza, infine, è stata dedotta omessa motivazione circa i criteri di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche nonché mancata indicazione dei dati su cui è stato effettuato il calcolo della pena.Lamenta, in particolare, il ricorrente il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata aggravante, nonché l'omessa indicazione della pena base sulla cui scorta è stata effettuata la determinazione della pena in concreto applicatagli.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Tale giudizio deve essere espresso, in primo luogo, con riferimento all'introduttiva doglianza, con cui il Giangregorio ha eccepito vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui la configurazione dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr.

Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fatitispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da parte dell'imputato, quali la diversità e la pericolosità delle sostanze stupefacenti detenute, tutte rientranti tra le c.d. droghe pesanti ed una delle quali commista ad una sostanza idonea ad aumentarne gli effetti droganti, con conseguente possibilità di cagionare conseguenze letali al suo assuntore.

In modo palesemente adeguato, quindi, i giudici di merito hanno del tutto correttamente mostrato di aver valutato i dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetl:o ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.

3. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo alla censura con cui il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett.

e) D.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di merito ha, infatti, adeguatamente esplicato, con motivazione logica ed esente dai prospettati vizi, come il Giangregorio non potesse incolpevolmente ignorare che alla cocaina fosse stato aggiunto il Lavamisolo, trattandosi di sostanza idonea ad aumentare la tossicità dello stupefacente, altresì determinando l'incremento del prezzo di vendita della droga. Tale interpretazione si conforma, pertanto, al principio espresso da questa Corte di legittimità per cui l'aggravante prevista dall'art. 80, comma primo lett. e), D.P.R. n. 309 del 1990 (sostanze stupefacenti adulterate o miscelate in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva) integra un'aggravante oggettiva, per la cui imputazione è sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa, da verificare secondo il canone della "prevedibilità in concreto", la sussistenza dei suoi elementi costitutivi (Sez. 6, n. 14295 dell 20/03/2014, Rimoldi, Rv. 258970- 01).

4. Del pari inammissibile, infine, è anche la conclusiva doglianza, con cui il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata aggravante, trattandosi di censura per la prima volta eccepita in questa sede di legittimità.Trova applicazione, infatti, il principio, reiteratamente espresso da questa Suprema Corte, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio •che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01.; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore considerazione, il Collegio rileva come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di concedere all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. solo in termini equivalenti rispetto alla contestata aggravante, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

Del tutto priva di pregio è, poi, la censura con cui il Giangregorio ha lamentato l'omessa indicazione della pena base sulla cui scorta è stata effettuata la determinazione della sanzione concretamente applicata, risultando di tutta evidenza come, invece, la Corte territoriale abbia precisato tale pena base ed i successivi calcoli seguiti ai fini della quantificazione della pena finale. D'altro canto, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'ari:. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il 'ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in