Cassation court dismisses appeal claiming non-prosecution for minor offense due to marijuana cultivation quantity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim of non-prosecution for a minor offense. The defense argued that cultivating 15 marijuana plants constituted a trivial act warranting exemption under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the specific statutory provision for minor drug offenses does not automatically equate to the legal standard for non-prosecution based on triviality, as the quantity involved was deemed significant enough to preclude such an exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 131-bis cod. pen.: The statutory provision for minor drug offenses does not automatically imply the applicability of the non-prosecution ground for particular triviality, as the two legal concepts are structurally and teleologically distinct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMEI DANILO nato a ROMA il 21/02/1978 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 24.6.2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Danilo Tornei per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita coltivazione di n. 15 piante del tipo marijuana (fatto del 29.8.2021).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ragioni di esclusione della ricorrenza della 'causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. L'unico motivo dedotto è manifestamente infondato, posto che l'applicazione, nella fattispecie, dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/ 1990, non implica automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Invero, si deve qui ribadire che, in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (cfr. sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 - 01).
Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha motivatamente evidenziato che il fatto, pur riqualificato nell'ipotesi del quinto comma, era caratterizzato da una certa gravità sul piano dell'entità della diffusione della sostanza drogante, trattandosi della coltivazione di n. 15 piante di marijuana, da cui era possibile ricavare n. 2.165 dosi medie singole droganti; escludendo, pertanto, che si potesse applicare l'invocata causa di non punibilità.6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere est