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Sentenza — n. 37066/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37066/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37066/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia del 17 gennaio 2022, ha confermato la pro- nunzia di condanna nei confronti di Carè Francesco alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha revocato il sequestro di alcuni beni (trasporto a bordo di autoarticolato di sua proprietà).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37066/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez 3, n. 21968 del 24/02/2016, Amato, Rv. 267076). L'imputazione, dunque, può essere dolosa, nel caso in cui il soggetto agente ab- bia agito con la consapevolezza dell'ingente quantitativo di droga gestito, o anche solo colposa nel caso in cui abbia colposamente ignorato o ritenuto inesistente tale dato. Nel caso in esame, alla luce degli ingenti compensi pattuiti o proposti all'imputato (euro ventimila per il trasporto ed euro diecimila per il periodo di fermo del veicolo e la somma di euro centomila in contanti a garanzia del veicolo) e dell'accurata orga- nizzazione dell'operazione illecita, la Corte di appello ha ritenuto che dal compendio probatorio in atti fosse emersa la conoscenza cla parte del Care della quantità di sostanza stupefacente oggetto di trasporto.

Parole chiave

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traffico grave di stupefacenti confisca dei proventi di reato responsabilità del vettore dipendenza da sostanze altri reati responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARE' FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 06/11/1974 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; udito il PG FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. BOSIO MARCO in difesa di CARE' FRANCESCO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia del 17 gennaio 2022, ha confermato la pro- nunzia di condanna nei confronti di Carè Francesco alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha revocato il sequestro di alcuni beni (trasporto a bordo di autoarticolato di sua proprietà).

2. Il Carè, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che il Carè svolgeva il ruolo di mero corriere di stupefacente, era as- sente al momento del carico e non conosceva il luogo di occultamento all'interno del mezzo, per cui non poteva essergli contestata l'aggravante di cui all'art. 80 cit., stante la mancanza di consapevolezza quanto al profilo specifico del quantitativo di stupefacente. 2.2. Violazione dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di moti- vazione. Si rileva che la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il possesso della somma di danaro di euro 7.740 e l'operazione illecita non risultava dimostrata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, ai fini del ricono- scimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta cir- costanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, Caca Lulzim, Rv. 283209, relativa a fattispecie di importazione di ventuno chilogrammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per il concorrente che abbia assunto il ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impie- gata per l'acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna;

Sez 3, n. 21968 del 24/02/2016, Amato, Rv. 267076). L'imputazione, dunque, può essere dolosa, nel caso in cui il soggetto agente ab- bia agito con la consapevolezza dell'ingente quantitativo di droga gestito, o anche solo colposa nel caso in cui abbia colposamente ignorato o ritenuto inesistente tale dato. Nel caso in esame, alla luce degli ingenti compensi pattuiti o proposti all'imputato (euro ventimila per il trasporto ed euro diecimila per il periodo di fermo del veicolo e la somma di euro centomila in contanti a garanzia del veicolo) e dell'accurata orga- nizzazione dell'operazione illecita, la Corte di appello ha ritenuto che dal compendio probatorio in atti fosse emersa la conoscenza cla parte del Care della quantità di sostanza stupefacente oggetto di trasporto.

Il percorso argomentativo adottato dai giudici è congruo e coerente coi dati di fatto esposti. Dovendosi la prova della conoscenza desumere necessariamente da elementi di fatto, la Corte ha analizzato i precisi dati emersi nel corso dell'istruttoria e ne ha tratto un giudizio inferenziale che, in quanto non illogico e contraddittorio, non può essere censurato in questa sede. Di contro le doglianze mosse del ricorrente non colgono nel segno, in quanto egli si limita a sottolineare il proprio ruolo di corriere, omettendo di confrontarsi con l'am- pio apparato argonnentativo illustrato nella sentenza impugnata.

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato che il giudice ha l'obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (Sez. 4, n. 69 dell'11/12/2019, dep. 2020, Vannutelli, non massinnata; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013, dep. 2014, Gambacorta, Rv. 258546). Orbene, di tali principi di diritto il giudice ha fatto buon uso, avendo dato conto della propria opzione decisionale, evidenziando l'assenza di riscontri alla tesi difensiva in relazione al mittente, al destinatario del trasporto e al pagamento della somma.

Inoltre, dalla contestualità tra il possesso del danaro e l'attività illecita la Corte ligure ha desunto che la somma di euro 7.740 costituiva sicuramente parte del compenso pattuito e, in particolare, della somma di euro diecimila che il Canè dichiarava di aver accettato in anticipo per il fermo del veicolo. Le censure difensive costituiscono una mera reiterazione di quelle precedente- mente formulate, in quanto il ricorrente deduce nuovamente la tesi dell'insussistenza del nesso di pertinenzialità tra il possesso della somma di danaro di euro 7.740 e l'operazione illecita, senza apportare nuove spiegazioni a sostegno del proprio as- sunto.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p