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Sentenza — n. 37060/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction regarding organizational role and jurisdiction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37060/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Giuseppe Musciacchia's appeal against his conviction for organizing a drug trafficking ring, upholding the lower court's findings on his leadership role. The defense argued for a different classification of his participation and challenged the venue based on the crime's origin, but the court found these arguments inconclusive given the established criminal structure. Consequently, the appeal was dismissed, confirming the original sentence and the denial of mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.p.r. 309/1990; Art. 8 comma 3 cod. proc. pen.: The court determines the role of an organizer in a permanent criminal association based on concrete activities and rejects jurisdictional challenges when the crime's consummation began at the organization's base.

Parole chiave

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drug trafficking organization organizer role qualification criminal association jurisdiction mitigating circumstances denial sentencing proportionality commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.p.r. 309/1990
309), B), B2), B4) e B7) (tutti afferenti ad episodi di art. 73 d.p.r.
Art. 74 d.p.r. 309/1990
Con sentenza in data 18.5.2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Gup del locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Musciacchia Giuseppe colpevole dei reati di cui ai capi A) (art. 74 d.p.r.
Art. 8 comma 3 cod. proc. pen.
Va premesso che il reato associativo ha natura permanente e, pertanto, ai sensi dell'art. 8 comma 3 cod. proc. pen., rispetto ad esso è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione.
art. 9 cod.proc.pen
Contrariamente a quanto si assume nelle sentenze di primo grado e di appello, i criteri cui viene ancorata la competenza sono validi solo in via suppletiva e non principale ex art. 9 cod.proc.pen.
art. 8 comma 3 cod. proc. pen
Va premesso che il reato associativo ha natura permanente e, pertanto, ai sensi dell'art. 8 comma 3 cod. proc. pen., rispetto ad esso è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo
Tale luogo si individua in quello in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio„ e cioè ove si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv.
Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Minerva
Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Minerva, Rv.
Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Cosmo
263612; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Cosmo, Rv.
sez. 3, 10 maggio 2007, n. 24263, Violini
266744; sez. 3, 10 maggio 2007, n. 24263, Violini, rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSCIACCHIA GIUSEPPE nato a BARI il 20/01/1972 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso E' presente l'avvocato COSTA FABIO del foro di BARI in difesa di MUSCIACCHIA GIUSEPPE che unitamente al codifensore avv. GAITO ALFREDO del foro di ROMA insiste per l'accoglimento del ricorso. Per la pratica forense è presente la dott.ssa DE PAOLIS ELISA, iscritta nel registro dei praticanti avvocati dal 16/02/2023, con tess. n. P78091.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18.5.2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Gup del locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Musciacchia Giuseppe colpevole dei reati di cui ai capi A) (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309), B), B2), B4) e B7) (tutti afferenti ad episodi di art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 in concorso) e, affermata quanto al capo A) la qualifica di organizzatore, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.p.r. n. 309 del 1990, ritenuti i reati avvinti dalla continuazione interna ed esterna con i reati già giudicati con sentenza della Corte d'appello di Bari (divenuta irrevocabile in data 27.3.2007) e reputandosi più grave il reato di cui al capo A), applicata infine la diminuente prevista per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni sedici di reclusione, mentre aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per i reati di cui ai capi B1), B3), B5) e B6) per intervenuta prescrizione.

2. Il presente procedimento riguarda un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti di varie qualità operante in provincia di Bari, Taranto e Teramo dal mese di aprile a quello di ottobre 2002. L'attività di indagine veniva avviata dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Taranto nel gennaio del 2002 e attraverso le intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza di Antonio Cosa, soggetto noto alle forze dell'ordine nell'ambito del traffico degli stupefacenti, si arrivava ad individuare Giuseppe Musciacchia. Disposte le intercettazioni sulle utenze in uso al Musciacchia, ne emergevano contatti sia con Fiorentino Antonio che con Francesco Lovreglio nonché numerosi contatti con acquirenti di stupefacenti.

Per tre degli imputati, tra cui il Musciacchia, si procedeva cori il rito abbreviato, mentre per gli altri si proseguiva con il rito ordinario. Il compendio probatorio era costituito in larga parte da intercettazioni telefoniche caratterizzate dall'utilizzo di un linguaggio criptico. Alcuni episodi di cessione venivano riscontrati dall'arresto dei corrieri e dal sequestro della sostanza e dalla sussistenza dei singoli episodi si risaliva alla ricostruzione del sodaliziO criminoso.

3. Avverso la pronuncia d'appello l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art 74 D.P.R, n. 309 del 1990.Si assume che, con riguardo alla sussistenza del reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, il giudice di appello ha fatto riferimento alle statuizioni della sentenza di primo grado mutuandone anche il linguaggio, senza una disamina autonoma e dettagliata degli elementi istruttori quali le intercettazioni telefoniche e i sequestri di stupefacente.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell' art 606 lett b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art 74 d.p.r, n. 309 del 1990. Si assume in relazione al ruolo apicale del Musciacchia, che la Corte d'appello non solo ha rinviato a quanto statuito in primo grado ma ha riprodotto le espressioni e le contraddizioni laddove le risultanze processuali dimostrerebbero come il ricorrente abbia assunto la funzione di fornitore e non quella di promotore. ("la risultanze della prova captativa pongono in risalto, ad avviso del GUP, l'esistenza di rapporti mercantili privilegiati, ad opera del prevenuto, con il narcotrafficante Lovreglio, presso il quale il Musciacchia risulta approvvigionarsi di droga in più fasi dell'arco temporale monitorato").

H ricorrente lamenta, inoltre, di come la posizione apicale del prevenuto venga smentita dal fatto che il Musciacchia avesse con dei soggetti dei rapporti commerciali "finalizzati all'acquisto di droga da commercializzare nelle aree joniche di rispettiva competenza" e questo, significherebbe quindi che non aveva la possibilità di sovrintendere alla fase successiva di smercio, non potendosi quindi considerare un elemento apicale dell'organizzazione. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art 606 lett b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'ad 74 comma 1 d.p.r. n. 309 del 1990 (in relazione al ruolo apicale del Musciacchia) Si assume che il ruolo di promotore risulta incompatibile con le risultanze del procedimento denominato PESHK (RGNR 19454/2001) in cui questi veniva considerato "partecipe" con sentenza passata in giudicato.

In particolare, lamenta di come sia stata riconosciuta la "continuazione esterna" tra i due procedimenti, a dimostrazione della contraddittorietà della sentenza. Evidenzia altresì che per altro coimputato nel medesimo procedimento, ovvero Castorina, che del pari rispondeva come capo promotore e che ha optato per il dibattimento, la sua posizione é stata derubricata. Con il quarto motivo deduce con riguardo alla competenza per territorio la violazione dell'art. 606 lett b) cod.proc.pen. in relazione all"art 8, comma 3, cod. proc.pen.Il ricorrente si duole di come le condotte criminose che contraddistinguono il reato permanente ex capo A) siano state perpetrate a Taranto e provincia, "attuandosi una vis attrattiva in favore del reato associativo da parte di alcuni episodi fine ascritti ai capi B2), B4) e B7)." Aggiunge il ricorrente come la Procura Generale di Lecce in data 10/01/2003 aveva richiesto l'applicazione di un magistral:o alla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce" per la specificità delle indagini e lo stretto collegamento con il territorio della provincia di Taranto.

Tale impostazione viene invece superata dal Gup e recepita dalla Corte che trasmetteva gli atti alla Procura di Bari. Contrariamente a quanto si assume nelle sentenze di primo grado e di appello, i criteri cui viene ancorata la competenza sono validi solo in via suppletiva e non principale ex art. 9 cod.proc.pen. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'ad 606 let.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli art. 62 bis e 133 cod.pen. Lamenta il ricorrente la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena.

4. La difesa dell'imputato ha depositato motivi aggiunti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo é infondato. Ed invero la sentenza impugnata, lungi dal recepire acriticamente le statuizioni della sentenza di primo grado, nella prima parte enuclea gli elementi costitutivi del sodalizio di cui al capo a) come ricostruiti nella sentenza di primo grado, successivamente, alla luce delle doglianze difensive, svolge un'autonoma valutazione degli elementi costitutivi del reato associativo supportando la narrazione con autonomi giudizi circa la rilevanza probatoria degli elementi indicati anche a fronte delle censure difensive.

2. Il secondo motivo é parimenti infondato. La sentenza dì appello evidenzia che, con riguardo al ruolo ricoperto dal Musciacchia, ciò che rileva è l'attività dal medesimo concretamente svolta per il sodalizio criminoso la cui sussistenza è stata accertata con sentenza definitiva della Corte di appello di Bari in data 15.11.2021 (che ha definito la posizione dei coimputati che hanno optato per il rito ordinario), risultando pertanto inconferente la comparazione con la posizione di altri soggetti.Quanto alla dedotta incompatibilità con il ruolo di partecipe assunto dal Musciacchia nella sentenza Peshk (procedimento nel quale Musciacchia e Fiorentino figurano come meri partecipi di un sodalizio criminoso che aveva ai vertici il Lovreglio), secondo il Gup le due associazioni non sono coincidenti dal punto di vista soggettivo e temporale nonché con riguardo all'ambito territoriale di talchè la censura si rivela inconferente.

3. Del pari infondato é il terzo motivo di ricorso. Va premesso che il reato associativo ha natura permanente e, pertanto, ai sensi dell'art. 8 comma 3 cod. proc. pen., rispetto ad esso è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Tale luogo si individua in quello in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio„ e cioè ove si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185;

Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Minerva, Rv. 263612; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Cosmo, Rv. 266744; sez. 3, 10 maggio 2007, n. 24263, Violini, rv. 237333). In coerenza con tale assunto, si è ritenuto rilevante il luogo di organizzazione del traffico e dello smercio, e non già quello di acquisto della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018 cit.). Nella specie, rispondendo alla medesima doglianza già proposta in appello, la sentenza impugnata ha posto in rilievo che l'indagine da cui scaturisce il presente procedimento ha preso le mosse da Taranto ma la successiva attività captativa ha evidenziato che l'attività del sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti aveva sede in Bari dove peraltro era custodita la sostanza stupefacente ed erano organizzate le transazioni illecite risultando altresì che diversi soggetti originari di Taranto non sono risultati partecipi dell'associazione.

4. Infondato é anche il quarto motivo di ricorso. Il diniego delle circostanzi attenuanti generiche é puntualmente motivato dalla Corte in ragione delle condotte di significativa gravità nonché dell'esistenza di un precedente specifico. Quanto alla dosimetria della pena, la pena base é stata calcolata in misura appena superiore al minimo edittale (di sei mesi) e tale scostamento viene motivato in ragione delle diverse condotte di spaccio di droga pesante e dalla posizione apicale ricoperta dal prevenuto. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese pro