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Sentenza — n. 35293/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35293/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35293/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMINE MOHAMED nato il 22/11/1965 avverso la sentenza del 20/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 35293/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTTO t 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.U.P. del Tribunale di Lodi ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Amine Mohamed la pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro diecimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi i e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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beni sequestrati azione di risarcimento danni da sequestro restituzione della proprietà sottrazione di cose sequestrate confisca di valori patrimoniali revoca del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Lodi ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Amine Mohamed la pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro diecimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 240 cod. pen
L'Amine, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 240 cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMINE MOHAMED nato il 22/11/1965 avverso la sentenza del 20/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTTO t 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.U.P. del Tribunale di Lodi ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Amine Mohamed la pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro diecimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi i e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'Amine, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 240 cod. pen.. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 240 cod. pen.. Si deduce che erroneamente è stata disposta la confisca del danaro sequestrato, mentre, in relazione al reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, occorre un nesso di pertinenzialità tra il danaro e l'attività di cessione contestata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Diversamente da quanto indicato dal ricorrente, la sentenza di patteggiannento impugnata, di applicazione di pena per il reato di violazione alla disciplina degli stu- pefacenti, non contiene statuizioni di confisca del danaro. l/fr2+ Ebbene, a. riconosciuta la competenza del giudice pti, esecuzione sulla sorte dei beni in sequestro, qualora il giudice di cognizione non abbia emesso alcuna statui- zione al riguardo. Pertanto, l'interessato deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione, al fine di ottenere la restituzione del danaro, nel caso in cui questo sia stato effettiva- mente sequestrato.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 m