Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to insufficient positive elements beyond mere lack of record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a conviction for drug trafficking, ruling that the lower courts correctly denied generic mitigating circumstances. The defendant argued for leniency based on economic hardship and low social alarm, but the appellate court relied solely on the lack of a criminal record. The Supreme Court affirmed this decision, stating that positive elements beyond mere incensuratezza are required to grant such mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The denial of generic mitigating circumstances is valid when the judge finds a lack of positive elements, as mere lack of criminal record is insufficient post-reform; it is not required to consider all arguments, only decisive ones.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LABSIOUI RACHID nato il 25/04/1992 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero ( Sostituto Procuratore Generale dr.ssa FRANCESCA COSTANTINI )
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Firenze/ il 10 maggio 2022, ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Firenze il 9 ottobre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Labsiousi Rachid responsabile dei reati di detenzione/a fine di cessione/ di cocaina e di marijuana e di cessione di eroina, fatti, qualificati come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, commessi tra il 4 e il 5 maggio 2017, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, operato l'aumento per la continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, quanto al mancato riconoscimento nei confronti dell'imputato delle attenuanti generiche che erano state richieste con l'impugnazione di merito. Si sottopone a critica la motivazione che si rinviene al riguardo alle p. 4-5 della sentenza impugnata, perché si limiterebbe a richiamare la motivazione del Tribunale senza prendere in considerazione le argomentazioni difensive svolte nell'atto di appello. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 maggio 202) ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.Con memoria del 10 maggio 2023 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che i reati si prescriveranno non prima del 5 novembre 2024, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.La Corte di appello (alla p.
4) e, prima ancora, il Tribunale (p.
4) hanno motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base della insufficienza della sola incensuratezza dell'imputato e della mancanza di elementi positivi, mentre la Difesa aveva evidenziato nell'appello anche la scarsa capacità a delinquere, le disagiate condizioni economiche ed il lieve allarme sociale provocato. La Corte territoriale, in realtà, non solo si è attenuta al principio secondo il quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) ma ha, quantomeno implicitamente, disatteso i - vaghi - argomenti svolti dalla Difesa, ciò che risulta immune di vizi sindacabili in sede di legittimità, in quanto «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02).
3. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle