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Sentenza — n. 35285/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35285/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35285/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAVALIERE ANNA nato a NAPOLI il 02/01/1964 DEL PRETE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/12/1975 DEL PRETE SALVATORE nato a NAPOLI il 08/09/1983 FEBBRAIO ANTONIO nato a NAPOLI il 14/04/1973 IOIA LUCIA nato a NAPOLI il 27/01/1969 'SABINO SALVATORE nato a NAPOLI il 15/03/1982 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso chiedendo: annullamento senza rinvio per FEBBRAIO ANTONIO per intervenuta prescrizione.; inammissibilità per gli altri ricorrenti. uditi i Difensori:

Regesto Legislator

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art. 159 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 110 cod. pen, art. 603 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35285/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Salvatore Sabino (Avv. Mario Iuzzolino) si affida a due motivi con i quali lamenta violazione di legge (il primo motivo) e difetto di motivazione (il secondo). 5.1. In primo luogo, infatti, il ricorrente si duole della mancata applicazione della pena richiesta dalla Difesa ex art. 444 cod. proc. pen. con esclusivo riferimento al capo n.

Parole chiave

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favoreggiamento collegamento alternativo partecipazione al reato collegamento sussidiario responsabilità accessoria responsabilità solidale

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. proc. pen
(In motivazione la Corte ha precisato che la formula dell'art. 159 cod.
art. 444 cod. proc. pen
In primo luogo, infatti, il ricorrente si duole della mancata applicazione della pena richiesta dalla Difesa ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 110 cod. pen
Con il primo motivo censura violazione dell'art. 110 cod. pen.
art. 603 cod. proc. pen
pen., in riferimento all'art. 603 cod. proc. pen., con riguardo alla intercettazione del 17 novembre 2005 sull'utenza prefisso 349 e con ultimi tre numeri 641 in uso a Giovanna Cavaliere.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo inammissibili i ricorsi di Del Prete Giuseppe, Del Prete Salvatore, Ioia Lucia, Sabino Salvatore e Cavaliere Anna e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAVALIERE ANNA nato a NAPOLI il 02/01/1964 DEL PRETE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/12/1975 DEL PRETE SALVATORE nato a NAPOLI il 08/09/1983 FEBBRAIO ANTONIO nato a NAPOLI il 14/04/1973 IOIA LUCIA nato a NAPOLI il 27/01/1969 'SABINO SALVATORE nato a NAPOLI il 15/03/1982 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso chiedendo: annullamento senza rinvio per FEBBRAIO ANTONIO per intervenuta prescrizione.; inammissibilità per gli altri ricorrenti. uditi i Difensori:

è presente l'Avv. Mario IUZZOLINO MARIO, del Foro di NAPOLI, in difesa di SABINO SALVATORE; il Difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso; è presente l'Avv. Raffaele LEANZA, del Foro di NAPOLI, in difesa di FEBBRAIO ANTONIO: il Difensore presente si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento; è presente anche l'Avv. Sergio SIMPATICO, del Foro di NOLA, in difesa di DEL PRETE GIUSEPPE, DEL PRETE SALVATORE, FEBBRAIO ANTONIO e IOIA LUCIA, che chiede l'accoglimento del ricorso; è presente, come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato Antonio Rocco BRIGANTI, del Foro di NAPOLI, in difesa di Anna CAVALIERE, l'Avv.

Antonio BARBIERI, del Foro di Roma, che chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Napoli il 18 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Napoli il 17 settembre 2015, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto Anna Cavaliere, Giuseppe Del Prete, Salvatore Del Prete, Salvatore Sabino, Lucia Ioia ed Antonio Febbraio responsabili di reati in materia di stupefacenti (Anna Cavaliere, Giuseppe Del Prete, Salvatore Del Prete, Salvatore Sabino e Lucia Ioia: violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Salvatore Sabino e Anna Cavaliere anche partecipazione associativa ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990;

Antonio Febbraio solo di violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), fatti commessi tra 2005 ed il 2010, in conseguenza condannandoli alle pene ritenute di giustizia, previo riconoscimento a Anna Cavaliere, a Giuseppe Del Prete, a Salvatore Del Prete e a Lucia Ioia delle attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva e al solo Salvatore Sabino delle attenuanti generiche, invece, riconosciute le attenuanti generiche anche ad Antonio Febbraio, ha rideterminato nei suoi confronti la pena, riducendola; con conferma nel resto per quanto riguarda gli altri imputati. 2.Ricorrono per la cassazione della sentenza Anna Cavaliere, Giuseppe Del Prete, Salvatore Del Prete, Salvatore Sabino, Lucia loia ed Antonio Febbraio tramite separati ricorsi affidati a Difensori di fiducia, lamentando, come si vedrà in prosieguo, violazione di legge e/o vizio di motivazione.

3. Con un unico ricorso (Avv. Sergio Simpatico) Giuseppe Del Prete, Salvatore Del Prete e Lucia Ioia denunciano promiscuamente, tramite un solo motivo, violazione degli artt. 3 e 27 Cost., 62-bis, 132 e 133 cod. pen., anche in riferimento alla sentenza n. 49 del 23 gennaio 2019 della Corte costituzionale, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sia quanto all'affermazione di penale responsabilità, che sarebbe basata su prove incerte, sia quanto al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente afflittivo e non giustificato ovvero non adeguatamente giustificato.

4. Antonio Febbraio (Avv. Raffele Leanza) si affida a due motivi, con i quali denunzia violazione di legge. 4.1. Con il primo motivo, in particolare, si duole della violazione degli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, 157 e 159 cod. proc. pen. e conseguente nullità dell'intero processo, in ragione della nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'imputato ritenuto irreperibile per inadeguatezza delle ricerche preliminari alla notificazione dell'atto presso il Difensore di ufficio: infatti, dagli atti risulta che il P.M. era in possesso della utenza cellulare dell'imputato e la S.C. ha recentemente precisato, con affermazione che si ritiene pacifica e condivisibile, che «È illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, incorrendo questa in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca. (In motivazione la Corte ha precisato che la formula dell'art. 159 cod. proc. pen., che indica i luoghi ove, prioritariamente, ma non in termini esclusivi e limitativi, devono essere eseguite le nuove ricerche del destinatario dell'atto, lasciando salva la possibilità di svolgerle altrove e diversamente, concretizza il principio della effettività della ricerca, mediante l'uso nei modi più efficaci delle notizie ed informazioni di cui dispone l'autorità, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati)» (Sez. 5, n. 34993 del 09/12/202, Colombini, Rv. 2799840). 4.2.

Sotto un ulteriore profilo, si denuncia, comunque, la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti susseguenti, ergo: rinvio a giudizio e sentenze di merito. Infatti, anche ove si ritenesse, per ipotesi, valida la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sarebbe stato comunque necessario - si assume - rinnovare il decreto di irreperibilità ai fini della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, cui evidentemente l'imputato ha interesse a partecipare, ciò che non è stato fatto.

Si richiama al riguardo il precedente di Sez. 3, n. 11504 del 06/12/2018, stimato pertinente.

5. Salvatore Sabino (Avv. Mario Iuzzolino) si affida a due motivi con i quali lamenta violazione di legge (il primo motivo) e difetto di motivazione (il secondo). 5.1. In primo luogo, infatti, il ricorrente si duole della mancata applicazione della pena richiesta dalla Difesa ex art. 444 cod. proc. pen. con esclusivo riferimento al capo n.

19) della rubrica, e ciò in ragione del diniego opposto alla definizione con rito semplificato - si stima, illegittimamente - prima dal P.M. e, poi, dal Tribunale, mentre la giurisprudenza ammetterebbe la possibilità di definizioni parziali. 5.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla contestata ipotesi di violazione dell'art. 74, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 e alla pena inflitta: il materiale probatorio in genere - con particolare riferimento alle intercettazioni - non fornirebbe la prova della appartenenza associativa e, anzi, i fatti troverebbero agevole spiegazione nella parentela con Patrizio Cella, all'epoca cognato del ricorrente; non vi sarebbe dimostrazione che Salvatore Sabino fosse "finanziatore" ovvero "supervisore" dei traffici illeciti; la sanzione sarebbe sproporzionata per eccesso ed infatti lo stesso riconoscimento delle attenuanti generiche dimostrerebbe il ruolo meno pregnante dell'imputato, al limite mero concorrente ex art. 110 cod. pen, nell'attività di spaccio di altri.

6. Anna Cavaliere (Avv. Antonio Rocco Briganti e Avv. Mauro Salvatore Matteis) si affida a sei motivi con cui denuncia violazione di legge e/o difetto di motivazione. 6.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 6.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e di mancanza di motivazione quanto all'elemento soggettivo con riferimento ai iMa.-fine contestati alla donna. 6.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 603 cod. proc. pen., con riguardo alla intercettazione del 17 novembre 2005 sull'utenza prefisso 349 e con ultimi tre numeri 641 in uso a Giovanna Cavaliere. 6.4.

Oggetto del quarto motivo è la mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle intercettazioni telefoniche in atti relative ai reati contestati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 6.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, quanto alla posizione dell'imputata. 6.6. Infine, con l'ultimo motivo denuncia mancanza di motivazione quanto al tema della partecipazione dell'imputata all'associazione criminosa, con particolare riferimento al tema dell'elemento soggettivo del reato, essendosi in presenza, al più, di un concorso nel reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte territoriale non avrebbe risposto alle censure svolte in appello. Si chiede, dunque, da parte di tutti i ricorrenti l'annullamento della sentenza impugnata.

7. E' stata tempestivamente chiesta la trattazione orale dei ricorsi.

8. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 20 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi, fatta eccezione per quello nell'interesse di Antonio Febbraio, in relazione al quale ha proposto l'annullamento senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I1 ricorso nell'interesse di Antonio Febbraio va accolto, mentre tutti gli altri sono manifestamente infondati. 2.Prendendo le mosse dai ricorsi nell'interesse di Giuseppe Del Prete, Salvatore Del Prete e Lucia Ioia, essi (il cui contenuto si è riferito nel "ritenuto in fatto", sub n.

3) sono estremamente vaghi, sia in punto di an della responsabilità sia in punto di trattamento sanzionatorio, ed aspecifici, non confrontandosi con la sentenza impugnata. Donde la declaratoria di manifesta infondatezza.

3. Lo stesso deve dirsi per l'impugnazione nell'interesse di Salvatore Sabino (cfr. n. 5 del "ritenuto in fatto"): come puntualmente ritenuto dal P.G. nella sua requisitoria, infatti, entrambi i motivi sono generici e non si confrontano con la motivazione che si legge alle pp. 26-28 della sentenza impugnata, ove si spiegano sia le stringente ragioni "tecniche" risultate preclusive alla definizione parziale con applicazione di pena sia l'esistenza di piena prova della partecipazione associativa dell'imputato, non riqualificabile in mero concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Meramente avversativa la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio.

4. I plurimi motivi svolti nell'interesse di Anna Cavaliere (cfr. n. 6 del "ritenuto in fatto") sono tutti accumunati dall'essere protesi ad una rilettura alternativa dei fatti e ad una valutazione soggettiva degli stessi ritenute soggettivamente preferibili dalla Difesa, sotto l'apparente richiamo di asserite violazioni di legge ma, in realtà, segnalando soltanto, pur in presenza di "doppia conforme", pretesi difetti di motivazione, trascurando che tutti gli aspetti oggetto di doglianza sono già stati compiutamente affrontati e risolti alle pp. 13-22 della sentenza impugnata con la quale il ricorso evita il doveroso confronto. Discende anche in questo caso la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

5. A diverse conclusioni deve giungersi per quanto riguarda la posizione di Antonio Febbraio (cfr. n. 4 del "ritenuto in fatto"). Infatti, letta la sentenza impugnata (pp. 24-25) ed avuto accesso agli atti, atteso il tipo di vizio denunziato, emerge quanto segue: concluse (il 3 febbraio 2012) le necessarie ricerche, il 7 febbraio 2012 è stato emesso decreto di irreperibilità per la notifica all'indagato del decreto di conclusione delle indagini preliminari, senza che emergano, sino a questo punto, né siano stati puntualmente denunziati vizi causativi di nullità; quindi, il 3 aprile 2012 il P.M. ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio ed il 5 aprile 2012 il G.i.p. ha fissato la data del 18 maggio 2012 per l'udienza preliminare; l'udienza preliminare si è protratta, senza che risulti che Antonio Febbraio ne abbia avuto effettiva conoscenza; infine, il 3 luglio 2012 è stato disposto il rinvio a giudizio (anche) del ricorrente e nel relativo decreto (alla p. 3, nota n.

32) si dà atto - soltanto - del decreto di irreperibilità di Antonio Febbraio emesso il 7 febbraio 2012. In tale contesto, deve trovare applicazione il principio di diritto secondo il quale «Nei procedimenti in cui il rinvio a giudizio è disposto in seguito ad udienza preliminare, il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è inefficace- ai fini della notifica del decreto che dispone il giudizio» (Sez. 5, n. 50080 del 14/09/2017, Massa e altri, Rv. 271540; in linea con l'insegnamento di Sez. U, n. 24527 del 24/05/2012, Napolitano, Rv. 252692). Deve, in conseguenza, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, emessa il 17 settembre 2015 dal Tribunale di Napoli Non può concordarsi con il P.G. sulla richiesta di declaratoria di prescrizione poiché l'evento estintivo maturerà non prima del 10 settembre 2030.

6. Essendo inammissibili i ricorsi di Del Prete Giuseppe, Del Prete Salvatore, Ioia Lucia, Sabino Salvatore e Cavaliere Anna e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, emessa il 17 settembre 2015 dal Tribunale di Napoli, nei confronti di Febbraio Antonio e dispone la trasmissione degli atti al Gup del Tribunale di Napoli, per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di Del Prete Giuseppe, Del Prete Salvatore, Ioia Lucia, Sabino Salvatore e Cava