Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35282/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls criminal appeal verdict due to statute of limitations barring prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35282/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's confirmation of a criminal conviction without remanding the case. The defendant argued for violation of procedural articles regarding citation, but the court found the appeal inadmissible because the underlying crime had expired due to the statute of limitations. Consequently, the judgment was voided as the legal basis for prosecution no longer existed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.: When the statute of limitations expires during appellate proceedings, the judgment must be annulled without remand, as the judge lacks authority to convict once the right to prosecute is extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations criminal procedure annulment without remand extinction of crime Italian Supreme Court tentato furto furto per mestiere furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, 161 cod. pen.
Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Com'è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legitti- mato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod.
Art. 178, 179 cod. proc. pen.
Art. 110, 56, 624 bis e 625, nn. 2 e 7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera
231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIGLIO VITO nato a GENOVA il 13/06/1971 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; udito il PG LUCA TAMPIERI, che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 7 marzo 2017, con cui Giglio Vito era stato condan- nato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (in Niella Belbo il 28 aprile 2013).

2. Il Giglio, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato e del difensore.

3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, tenuto conto della data del fatto (28 aprile 2013), della mancanza di periodi di sospensione della prescrizione e del titolo di reato (artt. 110, 56, 624 bis e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., per effetto del decorso di anni otto e mesi quattro alla data odierna (prescrizione così calcolata: pena massima di anni sei e mesi otto; aumentata di un quarto ad anni otto e mesi quattro).

La doglianza prospettata in ordine al presunto omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non può essere considerata prima facie infondata, emergendo che effettivamente il decreto di citazione a giudizio in appello già nell'in- testazione era diretto all'avv. Giulio Liberti e non al difensore di fiducia Giulia Liberti, per cui essa si appalesa, quindi, di spessore tale da escludere la declaratoria di inam- missibilità dell'impugnazione. Risulta, quindi, correttamente instaurato il rapporto processuale, poiché il ricorso non è inammissibile (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531). Com'è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legitti- mato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constata- zione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, k n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).4. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annul- lata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato contestato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione. Così deciso in Roma il