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Sentenza — n. 34541/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34541/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34541/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Riccardo Centi, a mezzo del difensore ricorre, deducendo violazione di legge, avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, all'esito di opposizione a decreto penale di condanna contenente richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., visto il diniego al consenso del Pubblico ministero all'anzidetta richiesta, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, contestualmente dichiarando l'esecutività del decreto penale opposto, anziché disporre il giudizio immediato. 2.Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'impugnato decreto con restituzione degli atti al Gip del Tribunale di L'Aquila per l'emissione del decreto di giudizio immediato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34541/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo affermato che il mancato accoglimento per qualsiasi causa della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 37538 del 08/06/2017, Fratello, n.m.; Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013, dep. 2014, La Ragione, Rv. 258866; Sez. 1, n. 40137 del 18/9/2009, confl. comp. in proc. Furlan, Rv. 245356; Sez. 1, n. 2263 del 14/12/2001, dep. 2002, Boragina Meduri, Rv. 220656).

Parole chiave

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revoca dell'opposizione abbandono del procedimento penale impugnazione della cancellazione ricusazione del pubblico ministero revoca della decisione amministrativa diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Riccardo Centi, a mezzo del difensore ricorre, deducendo violazione di legge, avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, all'esito di opposizione a decreto penale di condanna contenente richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CENTI RICCARDO nato a L'AQUILA il 20/01/1993 avverso il decreto del 14/11/2022 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/t€ le conclusioni del PG é k--- -t1 o-, t tA.LT., A C ./1 ( em", rk. • cm., (A2 crui;

RITENUTO IN FATTO

1. Riccardo Centi, a mezzo del difensore ricorre, deducendo violazione di legge, avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, all'esito di opposizione a decreto penale di condanna contenente richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., visto il diniego al consenso del Pubblico ministero all'anzidetta richiesta, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, contestualmente dichiarando l'esecutività del decreto penale opposto, anziché disporre il giudizio immediato. 2.Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'impugnato decreto con restituzione degli atti al Gip del Tribunale di L'Aquila per l'emissione del decreto di giudizio immediato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo affermato che il mancato accoglimento per qualsiasi causa della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 37538 del 08/06/2017, Fratello, n.m.; Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013, dep. 2014, La Ragione, Rv. 258866; Sez. 1, n. 40137 del 18/9/2009, confl. comp. in proc. Furlan, Rv. 245356; Sez. 1, n. 2263 del 14/12/2001, dep. 2002, Boragina Meduri, Rv. 220656).

Pur in assenza di espresse previsioni della legge processuale che dispongano in tal senso, si è ritenuto che il mancato accoglimento dell'opposizione al decreto penale nella parte contenente richiesta di applicazione della pena deve essere equiparato all'ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento non sia stata proposta o non sia stato acquisito il consenso della parte pubblica, con la conseguenza che il processo non può regredire alla fase delle indagini preliminari, ma deve ricevere un ulteriore impulso per approdare alla fase giudiziale. Pertanto, ove l'opponente non abbia richiesto il giudizio abbreviato o se la richiesta di patteggiamento venga rigettata, il giudice non può che disporre il giudizio immediato, il quale costituisce lo sbocco necessario dell'opposizione quando difettino o non siano richiesti o consentiti altri riti I:Sez. 4, n. 6574 del 16/01/2002, Paglierini, Rv. 220796).

Ne consegue che al rigetto della richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale, in difetto di una formale rinuncia all'impugnazione, deve seguire, non già la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione presentata in siffatta forma, dichiarazione che costituisce, ai sensi dell'art. 461, comma 5, cod. proc. pen. il presupposto per ordinare l'esecuzione del decreto penale di condanna nel caso in cui sia stata proposta un'opposizione non conforme alle disposizioni contenute nel citato art. 461, commi 2 e 4, ma l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 3, n. 44468 del 08/10/2009, G., Rv. 245217;

Sez. 3, n. 14380 del 22/03/2005, Chiarelli, Rv. 231590).

2. Sulla scorta di quanto sopra, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di L'Aquila, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di