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Sentenza — n. 34364/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility of criminal appeal filed via email due to strict statutory form requirements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34364/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant filed the opposition to a criminal conviction decree via certified email (PEC), a method not permitted by law for this specific procedural step. Although the defendant argued that emergency COVID-19 decrees allowed electronic submissions, the Court ruled that no derogation existed for criminal appeals during that period. Consequently, the strict requirement for written submission was violated, rendering the appeal void and ordering the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 582, 583 c.p.p.; Art. 24, comma 4 d.l. 137/2020: The opposition to a criminal conviction decree must be filed in writing; certified email is inadmissible as a substitute form unless explicitly authorized by specific emergency legislation, which did not apply to criminal appeals at the relevant time.

Parole chiave

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criminal procedure law inadmissible appeal certified email submission statutory form requirements COVID-19 emergency decrees tassatività delle forme opposizione decreto penale eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 582 c.p.p.
Art. 583 c.p.p.
Art. 83, comma 11, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Lo stesso principio è stato ribadito anche in relazione alla successiva disciplina temporanea, essendosi recentemente affermato che l'impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l.
d.l. 23/2020
18/2020 e 36 del d.l. 23/2020.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016, Filice
pen., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale, ma in tal caso, il referente temporale per valutare la tempestività dell'opposizione è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell'atto (Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016, Filice, Rv.
Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010, Cheng
266302; Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010, Cheng, Rv.
Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo
Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017, Giacinti
Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017, Giacinti, Rv.
Sez. 1, n. 28540 del 15/09/2020, Santapaola
27, che ha limitato tale possibilità ai soli ricorsi civili (Sez. 1, n. 28540 del 15/09/2020, Santapaola, Rv.
Sez. 1, n. 32566 del 3/11/2020, Caprioli
44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici (Sez. 1, n. 32566 del 3/11/2020, Caprioli, n.m.).
Sez. 3, n. 12456 del 12/01/2021, Frangipane Gilda
Sez. 3, n. 12456 del 12/01/2021, Frangipane Gilda, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMATI ENRICO nato a FORLI' il 18/12/1984 ly) avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; letteriF le conclusioni del PG e_ (m__ Ct, P- C \A, e i k / ,' bt .:,C,,,,„, .--L., ec,"n--1,. • '7:,,,, (r- ,..,.._t, ,L• 2-,4(rv-- 32-- d r.-,

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, rilevata la tardività dell'opposizione - proposta dalla difesa di Enrico Amati in data 26/05/2020, a mezzo posta elettronica certificata - avverso il decreto penale di condanna notificato all'imputato, il 13/032020/, ne dichiarava l'irrevocabilità.

2. Il ricorrente deduce l'inosservanza delle norme processuali relative al termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, in considerazione delle previsioni legate all'emergenza epidemica di cui agli artt. 83, d.l. 18/2020 e 36 del d.l. 23/2020.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va innanzitutto ribadito che l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale, ma in tal caso, il referente temporale per valutare la tempestività dell'opposizione è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell'atto (Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016, Filice, Rv. 266302; Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010, Cheng, Rv. 248876).

Questa Corte ha ripetutamente affermato che è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di posta elettronica certificata, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, in ragione dell'assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740;

Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017, Giacinti, Rv. 272095).Con riferimento al periodo in cui, nel caso in esame, scadeva il termine per l'opposizione al decreto penale, l'uso della PEC per la proposizione delle impugnazioni non era stato neppure previsto dalle disposizioni speciali adottate in relazione all'emergenza da COVID-19, come pure questa Corte ha già chiarito affermando che nessuna deroga è stata al proposito introdotta dall'art. 83, comma 11, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha limitato tale possibilità ai soli ricorsi civili (Sez. 1, n. 28540 del 15/09/2020, Santapaola, Rv. 279644; conforme, sent. n. 28541/2020).

Lo stesso principio è stato ribadito anche in relazione alla successiva disciplina temporanea, essendosi recentemente affermato che l'impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza da Covid-19, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici (Sez. 1, n. 32566 del 3/11/2020, Caprioli, n.m.).

In conclusione, nel periodo antecedente l'entrata in vigore del d.l. 137/2020, la PEC non era consentita per la proposizione di impugnazioni e di opposizioni a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 3, n. 12456 del 12/01/2021, Frangipane Gilda, Rv. 281068 - 01 secondo cui è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo PEC stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, non essendo previsto in via ordinaria dalla legge processuale il deposito telematico degli atti salvo che nella fase di emergenza sanitaria da Covid-19 per effetto dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) .

L'art. 24 del d.l. 137/2020, come modificato in sede di conversione, prevede, inoltre, a pena di inammissibilità, che l'invio della PEC debba essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematiche.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso