Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34361/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming statute of limitations expired due to a typographical error in the first-instance judgment date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34361/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statute of limitations had not expired. Although the appellant argued the first-instance judgment date was erroneously typed as January 11, 2016, the court found the actual date to be January 11, 2017, based on the document footer and other internal evidence. Consequently, the court ruled that no prescription period had matured prior to the second-instance decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: A typographical error in the date of a judgment does not invalidate the document if other parts of the text clearly establish the correct date, thereby preventing the accrual of the statute of limitations.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations typographical error judgment date prescription period inadmissible appeal Corte di Cassazione criminal procedure riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGONE MICHELE nato a TRIGGIANO il 02/03/1993 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore Nessun avvocato è presente.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari con la quale Michele Pagone era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed €.16.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato/ a mezzo del proprio difensore di fiducia.

3. Con unico motivo lamenta vizio di violazione di legge. La éorte territoriale non aveva dichiarato la preslitzione del reato, decorsa anteriormente alla pronuncia di secondo grado. La sentenza di primo grado risultava invero emessa in data 11 gennaio 2016, e, non essendo intervenuti atti interruttivi, era decorso il termine di sei anni alla data dell'il gennaio 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Dalla semplice lettura della sentenza di primo grado si evince che solo nel frontespizio della predetta pronuncia è indicata, per mero errore materiale, la data dell'Il gennaio 2016, mentre, in calce al dispositivo, è invece apposta la data dell'Il gennaio 2017. Ed invero, anche il capo di imputazione riportato nell'epigrafe della pronuncia di appello indica, quale data del commesso reato, il 25 novembre 2016. Nel corpo motivazionale della sentenza di primo grado, inoltre, si legge:1) che l'imputato era stato presentato per il giudizio direttissimo il 26 novembre 2016;

2) che era stato richiesto il rito abbreviato;

3) che all'udienza dell'Il gennaio 2017 veniva celebrata l'udienza;

4) che i fatti contestati risultano commessi il 25 novembre 2016.

3. E' dunque evidente che nessuna prescrizione è maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata; né, peraltro, nessun termine di prescizione è ancora spirato ad oggi, considerati gli effetti interruttivi intervenuti, che fissano il termine in sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende