Sentenza — n. 34341/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATesta Luciano e la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., in qualità di responsabile civile, ricorrono, con distinti atti e a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza resa in grado di appello dal Tribunale di Campobasso, confermativa della pronuncia del Giudice di pace di Campobasso che ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni cagionati alla costituita pare civile, Maiorano Eliseo, da liquidarsi in separata sede. 1.2. In particolare, all"imputato, che si trovava alla guida di un mezzo agricolo, sono contestate la colpa generica di non aver adottato una condotta di guida prudente in strada interpoderale e la colpa specifica di non aver verificato di poter eseguire manovra di retromarcia, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, in modo che fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 102 c.p, art. 590 cod. pen, art. 538 c.p; Sentenza — n. 34341/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Le doglianze sollevate nei ricorsi sono, in gran parte, le medesime. Con il primo motivo dei rispettivi atti, i ricorrenti lamentano la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale, in funzione di giudice di appello, per avere proceduto alla correzione dell'errore materiale ex art.130 cod. proc. pen. contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace, disponendo che in luogo di "visto l'art. 538 c.p.p., condanna l'imputato" si legga "visto l'art. 538 c.p.p., condanna Testa Luciano unitamente al responsabile civile Cattolica Ass.ni" al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TESTA LUCIANO nato a CERCEMAGGIORE il 04/11/1948 SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A avverso la sentenza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Jaito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela. udito il difensore E' presente l'avvocato SCALISE GAETANO ANTONIO del foro di ROMA sia in qualità di difensore di fiducia del responsabile civile, SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A che in qualità di sostituto processuale dell'avvocato FIORELLA GIOVANNI del foro di CAMPOBASSO, difensore di TESTA LUCIANO, come da delega ex art. 102 c.p.p, depositata in udienza che associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale I chiede l'annullamento della sentenza impugnata. ì
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Testa Luciano e la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., in qualità di responsabile civile, ricorrono, con distinti atti e a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza resa in grado di appello dal Tribunale di Campobasso, confermativa della pronuncia del Giudice di pace di Campobasso che ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni cagionati alla costituita pare civile, Maiorano Eliseo, da liquidarsi in separata sede. 1.2. In particolare, all"imputato, che si trovava alla guida di un mezzo agricolo, sono contestate la colpa generica di non aver adottato una condotta di guida prudente in strada interpoderale e la colpa specifica di non aver verificato di poter eseguire manovra di retromarcia, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, in modo che fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.
Condotta dalla quale derivavano il tamponamento del furgone condotto da Maiorano Eliseo e le conseguenti lesioni personali da questi riportate, consistite in trauma distorsivo del rachide cervicale, contusione emitorace destro e mano destra, giudicate guaribili in giorni 7 (in Campobasso, ill5/10/2015).
2. Le doglianze sollevate nei ricorsi sono, in gran parte, le medesime. Con il primo motivo dei rispettivi atti, i ricorrenti lamentano la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale, in funzione di giudice di appello, per avere proceduto alla correzione dell'errore materiale ex art.130 cod. proc. pen. contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace, disponendo che in luogo di "visto l'art. 538 c.p.p., condanna l'imputato" si legga "visto l'art. 538 c.p.p., condanna Testa Luciano unitamente al responsabile civile Cattolica Ass.ni" al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
Il secondo motivo di entrambi i ricorsi ha ad oggetto il vizio della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato: il Tribunale avrebbe omesso di valutare le testimonianze a discarico acquisite al compendio probatorio. Con il terzo motivo di ricorso dell'imputato, si deduce la violazione di legge nella determinaizione del trattamento sanzionatorio. Con il terzo motivo di ricorso del responsabile civile, si lamenta la mancata valutazione dei motivi di gravame proposti dall'imputato avverso la decisione del Giudice di pace.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
4. Deve preliminarmente darsi atto che, in data 07/04/23, è pervenuta dichiarazione di remissione della querela (con allegata procura speciale), sottoscritta dalla parte civile, Maiorano Eliseo, e dal suo difensore e procuratore speciale, avv. Nicolino Cristofaro. In pari data, è pervenuto atto di accettazione dell'anzidetta remissione, sottoscritto dall'imputato, Testa Luciano e dal suo difensore e procuratore speciale (come da procura speciale allegata all'atto di accettazione), avv. Giovanni Fiorella.
5. Ne derivano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela, e la revoca delle statuizioni civili. Le spese vanno poste a carico del querelato, Testa Luciano.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili. Spese a carico del querelato Testa Luciano. Così deciso in data 11 aprile 2023 Il Consig