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Sentenza — n. 33949/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33949/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33949/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato il motivo. 2.11 termine della durata della misura cautelare si calcola, ai sensi dell'art. 303, comma 1 • lett. a), cod. proc. pen,, per la fase inziale, antecedente all'esercizio dell'azione penale, sulla base della pena massima stabilita dalla legge per il reato per cui si procede. La norma prevede, infatti, il termine di tre mesi quando si procede per un delitto punito con pena massima non superiore a 6 anni (n. 1); il termine di sei mesi quando si procede per un delitto punito con pena massima superiore nel massimo a 6 anni (n. 3), salvo quanto previsto dal numero successivo; il termine di un anno quando si procede per un delitto punito con la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 20 anni, ovvero per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett.a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a 6 anni.

Regesto Legislator

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artt. 589 bis cod. pen, art. 589 ter cod. pen, art. 278 cod. proc. pen, art. 297 cod. proc. pen, art. 589 bis cod. pen, art 589 cod. pen; Sentenza — n. 33949/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La determinazione della pena nel massimo edittale, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. pen., deve essere effettuata senza tenere conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen. e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché delle circostanze ad efficacia speciale (per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, ovvero stabilisce la misura della pena in modo indipendente) e di quelle ad effetto speciale (che determinano un aumento o diminuzione in misura superiore ad un terzo).

Parole chiave

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riduzione della pena aggravamento della pena attenuazione della pena proroga della carcerazione preventiva sospensione di pena tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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artt. 589 bis cod. pen
pen, stante la contestazione del delitto di cui agli artt. 589 bis cod. pen.
art. 589 ter cod. pen
pen (per essersi messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) e quella di cui all'art. 589 ter cod. pen.
art. 278 cod. proc. pen
La determinazione della pena nel massimo edittale, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. pen., deve essere effettuata senza tenere conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista dall'art.
art. 297 cod. proc. pen
3.11 termine iniziale, a norma dell'art. 297 cod. proc. pen., decorre dal momento della cattura (ovvero dal momento in cui l'ordinanza applicativa della misura viene eseguita: Sez.
art. 589 bis cod. pen
Ciò premesso nel caso di specie, il Tribunale del Riesame ha calcolato il termine di fase, muovendo dalla pena massima prevista dall'ultimo comma dell'art. 589 bis cod. pen.
art 589 cod. pen
introdotta dalla legge 23 marzo 2016 n 41, il cui ultimo comma ricalca quello di cui all'art 589 cod. pen.
art. 626 cod. proc. pen
del Tribunale di Roma e se ne deve disporre l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa, con trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORETTI FRANCESCO nato a ROMA il 20/03/1969 avverso l'ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore, avv. CORROPOLI MICHELE per l'avvocato TICCONI ANNA LISA del foro di ROMA, difensore del ricorrente MORETTI FRANCESCO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza, pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen, il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Francesco Moretti avverso l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, con cui era stata rigettata la richiesta di dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare applicata con ordinanza del 14 ottobre 2022 in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis, commi 2 e 6, e 589 ter cod. pen. per decorrenza del termine. La misura cautelare era stata applicata con ordinanza del 14/10/2022 a seguito di fermo del 10/10/2022. In data 13/04/2023 nei confronti di Moretti è stato emesso il decreto di giudizio immediato. Il G.I.P., nel rigettare la richiesta formulata in data 12/4/2023, prima della emissione del decreto di giudizio immediato, aveva calcolato il termine di fase in mesi sei ex art. 303, comma 1 lett.

a) n. 2, cod. proc. pen., e aveva fatto decorrere il termine dalla data dell'ordinanza di applicazione della misura, ovvero dal 14/10/2022. Il Tribunale, invece, ha ritenuto che il termine applicabile alla fase delle indagini fosse di un anno ex art. 303 comma 1 lett.

a) n. 3, cod. proc. pen, stante la contestazione del delitto di cui agli artt. 589 bis cod. pen. aggravato da tre distinte circostanze aggravanti ad effetto speciale, ovvero quella di cui al comma 2 dello stesso articolo, quella di cui all'ultimo comma dello stesso articolo (contestata in fatto per avere l'imputato cagionato la morte di più persone) e quella di cui all'art., 589 ter cod. pen.. In forza del principio per cui, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, ai fini del calcolo del termine di durata della misura nella fase precedente la sentenza di merito di primo grado, deve tenersi conto, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento di un terzo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi (Sez U. n. 20798 del 2011, Indelicato, e Sez Un n. 38518 del 2015, Ventrici), la pena astrattamente applicabile nel caso di specie era nel massimo non inferiore a 20 anni di reclusione (la circostanza aggravante ad effetto speciale più grave sarebbe quella di cui all'art. 589 bis u.c. cod. pen. che eleva la pena fino ad un massimo di 18 anni, su cui va operato l'ulteriore aumento di un terzo in relazione alle circostanze aggravanti ad effetto speciale meno gravi).

2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 589 bis, 63 cod. pen e 278, 303 cod. proc. pen. e il vizio d motivazione. Il difensore rileva che la motivazione dell'ordinanza impugnata muove dall'assunto, errato, per cui la disposizione di cui all'art. 589 bis, ultimo comma, cod. pen. configuri una circostanza aggravante ad effetto speciale, quando invece contempla un concorso formale di reati, in cui l'unificazione è finalizzata alla sola determinazione della pena comminabile a colui che, alla guida di un veicolo, determini più eventi lesivi.

La norma in esame ricalca quella di cui all'art. 589, ultimo comma, cod. pen. in relazione alla quale la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito trattarsi di fattispecie di concorso formale di reati unificati solo "quoad peonam" con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione (Sez, 4, n. 35805, del 3/10/2011 Sinuelli, Rv 251106). Ne consegue che le uniche aggravanti ad effetto speciale contestate e contestabili a Moretti sono quelle di cui all'art. 589 bis, comma 2, cod. pen (per essersi messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) e quella di cui all'art. 589 ter cod. pen. (per essersi allontanato dal luogo del sinistro): seguendo il dictum delle sentenze delle Sezioni Unite Indelicato e Ventrici, la pena determinabile, ai fini del calcolo del termine di fase della durata della misura, è di anni 16 (anni 12 più un terzo), inferiore a anni 20, rientrante, quindi, nella previsione di cui all'art. 303, comma 1 lett a), n. 2 di mesi 6, decorsi alla data del 9 aprile 2023.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Paola Mastroberardino, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato il motivo. 2.11 termine della durata della misura cautelare si calcola, ai sensi dell'art. 303, comma 1 • lett. a), cod. proc. pen,, per la fase inziale, antecedente all'esercizio dell'azione penale, sulla base della pena massima stabilita dalla legge per il reato per cui si procede. La norma prevede, infatti, il termine di tre mesi quando si procede per un delitto punito con pena massima non superiore a 6 anni (n. 1); il termine di sei mesi quando si procede per un delitto punito con pena massima superiore nel massimo a 6 anni (n. 3), salvo quanto previsto dal numero successivo; il termine di un anno quando si procede per un delitto punito con la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 20 anni, ovvero per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett.a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a 6 anni.

La determinazione della pena nel massimo edittale, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. pen., deve essere effettuata senza tenere conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen. e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché delle circostanze ad efficacia speciale (per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, ovvero stabilisce la misura della pena in modo indipendente) e di quelle ad effetto speciale (che determinano un aumento o diminuzione in misura superiore ad un terzo).

Le Sezioni Unite, come chiarito nella ordinanza impugnata e come rilevato anche nel ricorso, hanno da tempo affermato che per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di una misura cautelare personale e, segnatamente, della individuazione dei corrispondenti termini di durata massima delle fasi processuali precedenti la sentenza di merito di primo grado, deve tenersi conto, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63 comma quarto, cod. pen., per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi. (Sez.

U, Sentenza n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, P.v. 264674). 3.11 termine iniziale, a norma dell'art. 297 cod. proc. pen., decorre dal momento della cattura (ovvero dal momento in cui l'ordinanza applicativa della misura viene eseguita: Sez. 6, n. 5874 del 04/10/2018, dep. 2019, Krima, Rv. 275032 - 01), dall'arresto o dal fermo. Nel conteggio si calcola il giorno iniziale (Sez. 2, Sentenza n. 49296 del 03/12/2004, Lanzino, Rv. 230563 secondo cui la decorrenza dei termini di custodia cautelare deve essere calcolata secondo il calendario comune, per cui quando il termine è fissato in anni o in giorni, non si può tenere conto dell'ora in cui ha avuto inizio l'esecuzione della misura coercitiva, dovendosi avere riguardo solo al giorno iniziale della custodia e a quello finale, che si conclude alle ore 24.00.) 4.

Ciò premesso nel caso di specie, il Tribunale del Riesame ha calcolato il termine di fase, muovendo dalla pena massima prevista dall'ultimo comma dell'art. 589 bis cod. pen. sul rilievo che tale ipotesi debba essere qualificata come circostanza aggravante ad effetto speciale e ha poi operato l'aumento del terzo di pena per la ricorrenza di altre circostanze aggravanti ad effetto speciale meno gravi. La censura con cui il difensore si duole della qualificazione dell'ipotesi in esame come circostanza aggravante ad effetto speciale coglie nel segno.

L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, per cui in tema di omicidio colposo, la fattispecie disciplinata dall'art. 589 u.c. cod. pen. non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall'art. 589, comma primo, cod. pen., ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo 'quoad poenam', con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione (Sez. 4, n. 20340 del 07/03/2017, Monnet, Rv. 270167;

Sez. 4, n. 35805 del 15/06/2011 Ud. Sinuelli Rv. 251106), conserva validità anche con riferimento alla fattispecie di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis cod. pen. introdotta dalla legge 23 marzo 2016 n 41, il cui ultimo comma ricalca quello di cui all'art 589 cod. pen. Ne consegue che il termine di durata della custodia con riferimento alla fase delle indagini preliminari deve essere calcolato muovendo dalla pena del reato commesso in danno di ciascuna vittima, eventualmente aggravato dalla circostanza ad effetto speciale che vengano in rilievo nel caso concreto. 5.Facendo applicazione di tali principi, nel caso in esame in cui è contestata la fattispecie di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis cod. pen. aggravata dall'aver il conducente guidato in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 589 bis, comma 2, cod. pen.) e dall'essersi dato il conducente alla fuga (art. 589 ter cod. pen.), il termine di fase deve essere ragguagliato alla pena prevista per la circostanza aggravante ad efficacia speciale più grave, ovvero per quella di cui all'art. 589 bis, comma 2, cod. pen. pari a 12 anni di reclusione, con l'aggiunta di un terzo.

La pena massima così calcolata, pari ad anni 16, prevede, quale termine di fase di durata della misura custodiale, mesi sei. Tale ultimo termine, decorrente dalla data del fermo, 10/10/2022, era scaduto alla data del 9/4/2023.

6. Nel consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 303 co.1 lett.a) n.2 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'inefficacia della misura applicata a Moretti Francesco con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma e se ne deve disporre l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa, con trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. 5 ‘4")

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, ai sensi dell'art. 303 co.1 lett.a) n.2 cod. proc. pen., dichiara l'inefficacia della misura applicata a Moretti Francesco con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma. Dispone l'immediata liberazione di Francesco Moretti se non detenuto per altra causa, manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art