Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual allegations regarding procedural nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked the necessary factual specificity required by law. The appellant argued that the appellate court incorrectly placed the burden on the defense to prove an email request reached the clerk, rather than the court's failure to examine it. The court rejected this, noting the defense failed to provide concrete evidence that the email was sent or received, and merely contested the legal principle without addressing the specific procedural facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the ground of complaint is not self-sufficient, requiring the appellant to specifically allege the facts demonstrating the violation of law rather than merely contesting the legal principle.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIROZZI ANGELO nato a EBOLI il 10/01/1978 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto S. SALVADORI, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città di condanna di PIROZZI Angelo per il reato di cui all'art. 116, comma 1.5 e 17, codice strada, per guida senza patente in Eboli il 7 agosto 2018, con la recidiva nel biennio (precedente condanna di cui alla sentenza 11/2/2016 del Tribunale di Salerno).
La Corte del gravame ha rigettato l'appello, con il quale, per quanto qui d'interesse, era stata allegata la nullità degli atti per avere il giudice di primo grado ignorato un'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inoltrata via mali. La Corte territoriale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità, rilevando essere onere della parte che intenda dolersi dell'omesso esame dell'istanza inoltrata via mali accertarsi, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, che la stessa sia giunta ad effettiva conoscenza del personale di cancelleria e darne adeguata dimostrazione.
Nella specie, dal carteggio esaminato, il giudice d'appello ha rilevato l'assenza di elementi per ritenere che l'istanza fosse stata portata a conoscenza del giudice, osservando che il difensore, al netto dell'allegazione, non aveva versato in atti alcuna prova sull'invio della mali e la conoscenza della stessa da parte della cancelleria del giudice, al quale il processo era stato assegnato.
2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge, contestando il principio affermato dal giudice d'appello, secondo il quale il difensore, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, avrebbe avuto l'onere di verificare che l'istanza fosse giunta a conoscenza della cancelleria, rilevando che la notifica per via telematica è ormai il modo ordinario di comunicazione degli atti processuali, dovendo il mittente unicamente verificare l'avvenuta ricezione della mail da parte del sistema.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. SALVADORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Considerato in clliritto 1. Il ricorso è inammissibile perché il motivo non è autosufficiente.
2. La Corte d'appello ha errato nel ritenere onere della difesa verificare l'avvenuta conoscenza dell'istanza da parte del personale di cancelleria, avendo applicato un principio formulato con riferimento alla disciplina vigente prima degli eventi pandemici, definendo "atipico" il mezzo di comunicazione dell'istanza (sul punto, tra le altre, sez. 2, n. 25366 del 4/6/2021, Belisario, Rv. 281667-01, in cui si è, per l'appunto, affermato che la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della e-mail da parte del predetto ufficio, in fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inoltrata in data anteriore alle disposizioni introdotte con l'art„ 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176; n. 35542 del 147/7/2021, Lombardi, Rv. 281964-01, in cui si è ribadito il principio, sempre con riferimento a fattispecie anteriore alla disciplina emergenziale di contrasto al Covid-19).
Ha, così, omesso di considerare che la vecchia disciplina emergenziale è rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2022, essendo stata peraltro ripresa dalla normativa transitoria introdotta dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199 (di conversione del di. n. 162/2022), con la quale si è interpolato l'art. 87 del d. Igs. n. 150/2022, inserendosi il comma 6-bis che riproduce in sostanza la vecchia disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti e prevede che il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.
L'art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022, a sua volta introdotto dall'art. 5 quinquies della legge n. 199/2022, al comma 1, stabilisce inoltre che, fino a quando non diventeranno operative le disposizioni sul processo penale telematico ovvero fino a quando, prima di quel momento, non divenga possibile l'inserimento di quello specifico atto nel portale telematico (nel qual caso non sarà più consentito il deposito a mezzo PEC), per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter della medesima disposizione, «è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.
44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia». Allo stato, dunque, questa è la disciplina in vigore per il deposito degli atti, fino a quando cioè non diventeranno concretamente operative le nuove disposizioni del processo penale telematico.
3. Nel caso in esame, tenuto conto dell'epoca di celebrazione del processo di primo grado, trova applicazione la disciplina emergenziale di cui all'art. 24, comma 4, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a mente del quale, per l'appunto, «Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.
44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio».
4. Tuttavia, la difesa ha omesso di considerare che il ragionamento della Corte d'appello non si era limitato a stigmatizzare l'atipicità del mezzo di comunicazione, avendo quel giudice precisato che la difesa, a parte allegare la circostanza, non aveva provato in alcun modo l'inoltro della mali, avendo quel giudice, comunque, operato la verifica degli atti presenti nel fascicolo di primo grado, all'esito della quale ha precisato di avere rinvenuto solo un'istanza di rinvio per altra udienza, esaminata e accolta dal giudice procedente. La difesa, a fronte di tale giustificazione, con la quale i giudici d'appello hanno sostanzialmente evidenziato la non autosufficienza del motivo di gravame, si è limitata in ricorso a contestare il principio in diritto, ma non anche l'assunto della aspecificità della doglianza, riproposta in ricorso, senza alcuna allegazione o riferimento a precisi atti processuali.
5. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 giugno 2023 Il Consigliere estens