Sentenza — n. 33913/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Sassari, con sentenza del 20 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di di Sassari del 4 giugno 2021 di condanna nei confronti di Vittoria Marras e Giuseppe Sini in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno Vincenzo Orsolo Picconi, commesso il 6 giugno 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 590 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33913/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 590 cod. pen. in danno Vincenzo Orsolo Picconi, commesso il 6 giugno 2018.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA 'sui ricorsi proposti da: MARRAS VITTORIA nato a SENNORI il 09/08/1961. SINI GIUSEPPE nato a SENNORI il 03/11/1952 avverso la sentenza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto annullarsi la sentenza per intervenuta remissione di querela
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 20 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di di Sassari del 4 giugno 2021 di condanna nei confronti di Vittoria Marras e Giuseppe Sini in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno Vincenzo Orsolo Picconi, commesso il 6 giugno 2018.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Vittoria Marras, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Il difensore documenta che in data 21 dicembre 2022 la persona offesa ha rimesso la querela presentata il 19 giugno 2018 e gli imputati Giuseppe Sini e Vittoria Marras hanno dichiarato di accettare detta remissione.
3. Il reato di lesioni colpose, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione dei querelati.
4. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela. Le spese del procedimento sono a carico delle parti querelate ex art. 340 cod. proc. pen., non essendo stato diversamente convenuto dalle parti nell'atto di remissione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Deciso in oma il 28 giugno 2023 Il Co est. Il F ìdente Salva overe ./ DEPOSITATO IN CANCELLE L F