Sentenza — n. 33403/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorsa proposto da: SALVO CARLO nato a ROSSANO il 07/08/1968 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI udito il difensore OSSERVA Con sentenza del 21-02-2023 è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Salvo Carlo. Tale sentenza non contiene la statuizione relativa al pagamento delle spese processuali. Trattasi di statuizione obbligatoria ex art. 616 cod. proc. pen., da ritenersi omessa per mera svista.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tale sentenza non contiene la statuizione relativa al pagamento delle spese processuali. Trattasi di statuizione obbligatoria ex art. 616 cod. proc. pen., da ritenersi omessa per mera svista.
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la seguente SENTENZA sul ricorsa proposto da: SALVO CARLO nato a ROSSANO il 07/08/1968 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI udito il difensore OSSERVA Con sentenza del 21-02-2023 è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Salvo Carlo. Tale sentenza non contiene la statuizione relativa al pagamento delle spese processuali. Trattasi di statuizione obbligatoria ex art. 616 cod. proc. pen., da ritenersi omessa per mera svista.
Deve pertanto procedersi alla correzione del dispositivo della richiamata sentenza attraverso l'aggiunta della statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali. PQM Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza relativa al procedimento n. 38900/22, emanata da questa sezione in data 21 febbraio 2023 nei confronti di Salvo Carlo, mediante aggiunta, dopo le parole "al pagamento" delle parole "delle spese processuali nonché ....". Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito.
Così deciso in Roma, il 07-07-2023.