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Sentenza — n. 33394/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33394/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33394/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nassib Hicham ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo con un primo motivo vizio moti- vazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva e con un secondo motivo errata applicazione degli artt. 240bis cod. pen. e 85 DPR 309/90 quanto alla disposta confisca del danaro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il P.G. presso questa Corte ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.

Regesto Legislator

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art. 611 c.p, artt. 240bis cod. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 33394/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo con un primo motivo vizio moti- vazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva e con un secondo motivo errata applicazione degli artt. 240bis cod. pen. e 85 DPR 309/90 quanto alla disposta confisca del danaro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il P.G. presso questa Corte ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione confisca di valori patrimoniali conseguenze del ritiro azione di rivocazione del sequestro ricettazione retrocessione

Disposizioni normative citate

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art. 611 c.p
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASSIB HICHAM nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 25/09/1981 avverso la sentenza del 27/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.
artt. 240bis cod. pen
pen., deducendo con un primo motivo vizio moti- vazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva e con un secondo motivo errata applicazione degli artt. 240bis cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
presso questa Corte ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
Ed invero, l'art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12453/2009
E per pe- na illegale "deve intendersi solo quella che costituisca il risultato finale delle ope- razioni intermedie con cui viene determinata e, in sé e rispetto ai passaggi in- termedi ritenuti dalla decisione contingente, fuoriesca dall' "ambito dello schema legale" (Sez. 1, n. 12453/2009, Alfieri).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASSIB HICHAM nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 25/09/1981 avverso la sentenza del 27/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del sostituto proc. Gen. PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nassib Hicham ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo con un primo motivo vizio moti- vazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva e con un secondo motivo errata applicazione degli artt. 240bis cod. pen. e 85 DPR 309/90 quanto alla disposta confisca del danaro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il P.G. presso questa Corte ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.

2. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, va ricordato che, far tempo dal 3/8/2017, data suc- cessivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugna- tiva (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applica- zione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richie- sta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Le proposte doglianze, peraltro assolutamente generiche, in punto di moti- vazione della ritenuta recidiva, che aveva fatto parte del patto, sono perciò inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena. E per pe- na illegale "deve intendersi solo quella che costituisca il risultato finale delle ope- razioni intermedie con cui viene determinata e, in sé e rispetto ai passaggi in- termedi ritenuti dalla decisione contingente, fuoriesca dall' "ambito dello schema legale" (Sez. 1, n. 12453/2009, Alfieri).

Ancora di recente è stato ribadito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile il ricorso in cassazione con il quale, pur es- sendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'er- rato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insus- sistenti i presupposti (Sez. 6, n. 25273 del 23/5/2018, Zidane, Rv. 273392). Il motivo di ricorso proposto, in altri termini, si sostanzia in un inammissibile recesso dall'accordo, non imponendo la sentenza di patteggiamento una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente au- mento di pena in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che il giudice abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti (Sez. 1, n. 10067 del 12/02/2014, Taga, Rv. 259473).3.

Quanto al motivo riguardante la confisca del danaro, lo stesso è in astrat- to ammissibile in quanto la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricor- ribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art.606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019, Savin Gianina Alina, Rv. 279348).

Il motivo, tuttavia, nel caso specifico, è manifestamente infondato, e, per- tanto, anche in relazione a tale profilo di doglianza va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Ed invero, l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituisco- no il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca pro- vento del reato di vendita o cessione di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede.

E sul punto il giudice del patteggiamento ha evidenzia- to, con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, che pertanto si sottrae alle proposte censure di legittimità, come - diversamente dal coimputato Khallad, cui era contestata la sola detenzione al fine si spaccio di so- stanza stupefacente e cui, pertanto, il danaro sequestrato è stato restituito- all'odierno ricorrente sono contestati plurimi episodi di cessione a terzi, per cui la somma sequestratagli, anche tenuto conto che si tratta di soggetto privo di lavo- ro, deve essere considerata provento dell'attività delittuosa posta in essere.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in R