Sentenza — n. 33389/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Arcos Lopez Dany Daniel propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza depositata il 30.11.2022 dalla Corte di appello di Milano, con la quale è stata rigettata l'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. diretta ad ottenere la rescissione del giudicato di cui alla sentenza di condanna emessa nei confronti del medesimo il 5.6.2018 dal Tribunale di Monza, divenuta irrevocabile il 21.7.2018. La Corte territoriale ha ritenuto che l'omessa comunicazione da parte del ricorrente della variazione del domicilio dichiarato in sede di indagini - cui era conseguita la notifica della citazione a giudizio presso il difensore di ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - costituisse comportamento colpevole dell'Arcos, essendosi egli volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 33389/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulla proposta istanza di rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARCOS LOPEZ DANY DANIEL nato il 19/03/1977 avverso l'ordinanza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Arcos Lopez Dany Daniel propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza depositata il 30.11.2022 dalla Corte di appello di Milano, con la quale è stata rigettata l'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. diretta ad ottenere la rescissione del giudicato di cui alla sentenza di condanna emessa nei confronti del medesimo il 5.6.2018 dal Tribunale di Monza, divenuta irrevocabile il 21.7.2018. La Corte territoriale ha ritenuto che l'omessa comunicazione da parte del ricorrente della variazione del domicilio dichiarato in sede di indagini - cui era conseguita la notifica della citazione a giudizio presso il difensore di ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - costituisse comportamento colpevole dell'Arcos, essendosi egli volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, avendo l'ordinanza impugnata ritenuto che l'Arcos fosse in uno stato di "sconoscenza colpevole" anziché rilevare come lo stesso non avesse avuto alcuna conoscenza della pendenza del processo, ed in particolare della data e del luogo di udienza e dell'accusa elevata a suo carico.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Monza.
4. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata ?affetta da vizio logico-giuridico, in quanto, in tema di rescissione del giudicato, occorre valutare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato assente, non potendo bastare la regolarità formale delle notificazioni riguardanti la vocatio in iudicium ovvero presunzioni di mancata partecipazione volontaria al processo, dovendo ciò desumersi da comportamenti positivi dell'imputato, nel caso insussistenti, atteso che la mancata comunicazione della variazione del domicilio dichiarato costituisce un comportamento negativo non valutabile ai fini che qui rilevano. Va, pertanto, ribadito che nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della "vocatio in iudicium", effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del 2 e procedimento da parte dell'imputato, (cfr. Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680 - 01).
5. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulla proposta istanza di rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al