Ordinanza — n. 33381/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MANGO GIUSEPPINA nato a BISCEGLIE il 27/08/1931 avverso la sentenza del 24/02/2022 del GIUDICE DI PACE di BARIudita la relazione svolta dal Presidente EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG Motivi della decisione De Mango Giuseppina, imputata, impugna, con atto d'appello inviato a questa Corte ex. art. 568 comma 5 cod. proc. pen., la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L'impugnazione è inammissibile in quanto proposta da avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, contrariamente al disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 568 comma 5 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33381/2023 — snpen · Corte di Cassazione: art. 568 comma 5 cod. proc. pen., la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L'impugnazione è inammissibile in quanto proposta da avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, contrariamente al disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MANGO GIUSEPPINA nato a BISCEGLIE il 27/08/1931 avverso la sentenza del 24/02/2022 del GIUDICE DI PACE di BARIudita la relazione svolta dal Presidente EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG Motivi della decisione De Mango Giuseppina, imputata, impugna, con atto d'appello inviato a questa Corte ex. art. 568 comma 5 cod. proc. pen., la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L'impugnazione è inammissibile in quanto proposta da avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, contrariamente al disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in quella indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10-05-2023.