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Ordinanza — n. 33381/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33381/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33381/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MANGO GIUSEPPINA nato a BISCEGLIE il 27/08/1931 avverso la sentenza del 24/02/2022 del GIUDICE DI PACE di BARIudita la relazione svolta dal Presidente EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG Motivi della decisione De Mango Giuseppina, imputata, impugna, con atto d'appello inviato a questa Corte ex. art. 568 comma 5 cod. proc. pen., la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L'impugnazione è inammissibile in quanto proposta da avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, contrariamente al disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 568 comma 5 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33381/2023 — snpen · Corte di Cassazione: art. 568 comma 5 cod. proc. pen., la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L'impugnazione è inammissibile in quanto proposta da avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, contrariamente al disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Parole chiave

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diritti degli anziani domanda d'asilo tardiva età legale di pensionamento discriminazione fondata sull'età eccezioni processuali tardive rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 568 comma 5 cod. proc. pen
art. 568 comma 5 cod. proc. pen., la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MANGO GIUSEPPINA nato a BISCEGLIE il 27/08/1931 avverso la sentenza del 24/02/2022 del GIUDICE DI PACE di BARIudita la relazione svolta dal Presidente EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG Motivi della decisione De Mango Giuseppina, imputata, impugna, con atto d'appello inviato a questa Corte ex. art. 568 comma 5 cod. proc. pen., la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L'impugnazione è inammissibile in quanto proposta da avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, contrariamente al disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in quella indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10-05-2023.