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Sentenza — n. 33367/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33367/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33367/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di Luca Burelli in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), 2-bis, 2- sexies, 2-septies, cod. strada (fatto del 4.10.2018).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 33367/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 1 e 2, lett. b), 2-bis, 2- sexies, 2-septies, cod. strada (fatto del 4.10.2018).

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione reato grave di stupefacenti violazione semplice della LCStr violazione del segnale luminoso

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
II) Vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BURELLI LUCA nato a ROMA il 31/05/1979 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di Luca Burelli in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b), 2-bis, 2- sexies, 2-septies, cod. strada (fatto del 4.10.2018).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per inosservanza dell'art. 420- ter, comma 5, cod. proc. pen., in relazione al provvedimento di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, presentata per l'udienza del 20.9.2019 dinanzi al Tribunale di Pesaro. II) Vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto 1-7, L 4 ai inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e reiterativo di analoga censura proposta in sede di gravame di merito, rispetto alla quale la risposta della Corte territoriale è stata corretta e puntuale, certamente non viziata sotto il profilo della legittimità. I giudici anconetani hanno dato conto del fatto che all'udienza del 20.9.2019 il Tribunale, nella sostanza, aveva accolto l'istanza di differimento d'udienza avanzata dal difensore di fiducia dell'imputato, avv. Bracone, rinviando il processo all'udienza del 7.1.2020 "per gli stessi adempimenti odierni", vale a dire per l'apertura del dibattimento e l'avvio dell'attività istruttoria.

All'udienza successiva si procedeva come da programma: il giudice ammetteva le prove richieste e procedeva all'escussione dell'unico teste indicato dal PM; stante l'assenza dell'imputato, di cui il difensore aveva chiesto l'esame, il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria e, all'esito della discussione, dava lettura del dispositivo della sentenza di condanna. In tale sequenza non è dato riscontrare alcuna violazione del diritto di difesa, essendo connaturato al giudizio penale che il processo possa definirsi in unica udienza. 4.2. Il secondo motivo è infondato, visto che sul tema dell'art. 131-bis cod. pen. la sentenza impugnata ha offerto congrua e logica motivazione, avendo escluso i presupposti necessari ai fini del riconoscimento dell'invocata esimente alla luce delle concrete modalità dell'azione (guida notturna in autostrada in stato di alterazione) e avuto riguardo alla non minima esiguità del pericolo provocato (collisione della vettura condotta dal prevenuto con segnaletica di cantiere autostradale), secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale non sindacabile nella presente sede di legittimità.

5. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 maggio 2023 Il Consigl' e es