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Sentenza — n. 33365/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conditional sentence suspension denial due to valid prior criminal record.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33365/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Federica Stanelli against the denial of conditional sentence suspension. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate favorable conditions, focusing solely on the current illegal construction. The court ruled that the lower court correctly considered the appellant's prior 2007 criminal record and economic factors as prevailing reasons against suspension under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; The judge of merit is not obliged to examine all elements listed in the statute for conditional suspension but may limit itself to indicating those deemed prevalently opposed to the benefit, including prior judicial precedents.

Parole chiave

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conditional sentence suspension prior criminal record illegal construction penal code article 133 appellate review standard infrazioni alla legge sugli stranieri indennità di soggiorno all'estero misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020
pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STANELLI FEDERICA nato a TRICASE il 23/03/1981 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Lecce, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di Federica Stanelli, condannata alla pena di mesi sei di arresto ed euro 20.000 di ammenda per il reato di lottizzazione abusiva di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale valutato alcuna delle condizioni favorevoli alla concessione del beneficio, limitandosi a considerare la consistenza dell'intervento edilizio ai fini del diniego del beneficio.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza impugnata ha motivatamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo logicamente fondato la relativa (e negativa) valutazione prognostica richiesta dalla legge non soltanto sullo specifico intervento edilizio oggetto del giudizio ma anche sul precedente penale specifico a carico della Stanelli, consistente in una analoga violazione del Testo Unico in materia edilizia commessa nell'anno 2007, nonché avuto riguardo ai motivi strettamente economici che avevano caratterizzato i due diversi interventi edilizi illeciti, trattandosi di soggetto residente all'estero.

Sotto questo profilo, la decisione sul punto, in quanto non illogicamente argomentata e priva di errori in diritto, sfugge a rilievi di legittimità, apparendo anche rispettosa del principio per cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206 - 02).

5. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 e

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 maggio 2023 Il Consigliere esten