Cassation Court dismisses appeal for cassation, qualifying it as an opposition to ex officio revocation of state-funded legal aid. The Court rules that appeals against ex officio revocations are inadmissible under the relevant statute. The Court clarifies the procedural distinction between ex officio and administrative requests for revocation. The Court establishes that only a specific opposition to the tribunal president is available for ex officio revocations. The Court emphasizes the strict procedural requirements for challenging state-funded legal aid decisions. The Court notes the lack of admissibility for cassation appeals in this specific procedural context. The Court confirms the transmission of files to the tribunal president for further proceedings. The Court reiterates the established principle regarding the nature of the revocation procedure. The Court concludes that the correct remedy was not pursued by the appellant. The Court upholds the procedural bar against cassation for ex officio revocations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal for cassation, reclassifying it as an opposition under Article 99 of the State Legal Aid Decree. The appellant argued that the lower court's revocation of state-funded legal aid was unlawful due to insufficient proof of undisclosed income. The Court ruled that because the revocation was initiated ex officio by the court rather than upon a request by the financial authority, a cassation appeal is procedurally inadmissible. Consequently, the case was remitted to the tribunal president for the proper handling of an opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 DPR n. 115/2002; Art. 113 DPR n. 115/2002: An appeal for cassation is inadmissible against the ex officio revocation of a decree granting state-funded legal aid, as such revocation requires the exclusive remedy of an opposition to the tribunal president.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA MAURIZIO nato a COSENZA il 27/11/1966 avverso il decreto del 21/03/2023 del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione ex art. 99 D.P.R. n.115/2002
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 21/03/2023, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Maurizio Viola nell'ambito di un procedimento penale, rilevando che, essendo stato condannato in via definitiva in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 04/05/2012, in data antecedente alla presentazione dell'istanza di ammissione, doveva operare la presunzione, ex art. 76, comma 4-bis, d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, di superamento dei limiti di reddito previsti dal suddetto d.P.R., in assenza di elementi concreti atti a vincere tale presunzione.
2. Viola ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge. Il difensore osserva che la Guardia di Finanza non aveva dimostrato che Viola avesse redditi non dichiarati e che la preclusione all'ammissione collegata alla condanna su indicata non avrebbe dovuto operare, in difetto della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola Lettieri, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto riqualificarsi il ricorso in opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 /2002 e trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002.
2. Pare dirimente il rilievo per cui il Tribunale ha disposto la revoca del decreto di ammissione di ufficio, e non già su richiesta dell'amministrazione finanziaria. Deve trovare, dunque, applicazione il cons'olidato principio per cui avverso il provvedimento di revoca "ex officio" del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è ammesso il ricorso per cassazione - mezzo, esperibile, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. n. 115/2002 quando la revoca sia avvenuta a seguito della richiesta dell'ufficio finanziario, - ma esclusivamente il reclamo in opposizione al presidente dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca (Sez. 4, n. 51536 del 04/10/2018, Carotenuto, Rv. 274495; sez. 4, n. 18592 del 19/03/2013, Begiqi, Rv. 255816; sez. 4, n. 33154 del 14/07/2008,Fabbozzo e altro, Rv. 240883; sez. 4, n. 20398 del 24/04/2008, Spoto, Rv. 240228; sez. 4, n. 46765 del 06/11/2007, Capuano e altro, Rv. 238362; sez. 4, n. 48566 del 29/09/2003, Miraglia, Rv. 227788).
3. In ossequio all'orientamento richiamato, occorre provvedere con ordinanza, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a qualificare il ricorso come opposizione, ex art. 99 d.P.R. 115/2002, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 DPR n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso. Deciso il 23 giugno 2023. Il Con e -re estensore A DEPnS