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Sentenza — n. 32697/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses compensation claim for unjust detention due to grave fault in facilitating brother's evasion of asset prevention measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32697/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Compensation Judge's order rejecting Gioacchino Raso's claim for unjust detention. Raso argued that the judge erred by finding grave fault based on his role in helping his brother evade asset prevention measures, a fact excluded from the criminal trial. The court held that the Compensation Judge has independent authority to assess civil liability conditions and can consider facts that created a reasonable appearance of illicit involvement at the time of the detention, even if not proven in the criminal judgment.

Regesto Legislator

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Art. 314 cod. proc. pen.; Art. 654 cod. proc. pen.: The Compensation Judge possesses full autonomy to evaluate the existence of exclusionary causes for compensation, including grave fault, based on the material available at the time of the preventive measure, provided such facts did not contradict the findings of the cognizance judge.

Parole chiave

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compensation for unjust detention grave fault exclusion asset prevention evasion mafia clan involvement autonomy of compensation judge reasonable appearance of illicit activity fictitious asset registration revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 314 cod. proc. pen.
Art. 654 cod. proc. pen.
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Con detto motivo, lamenta ex art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Con detto motivo, lamenta ex art. 606 lett.
art. 530 cod.proc.pen
Interposto gravame, con sentenza del 27.6.2017, irrevocabile in data 17.10.2017, la Corte d'appello di Catanzaro lo aveva assolto ex art. 530 cod.proc.pen.
art. 314 cod.proc.pen
art. 416 bis cod. pen
Invero, la Corte territoriale ha ritenuto ostativa al riconoscimento della riparazione la circostanza che l'istante ha consentito al fratello Armando -condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri
Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039
Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957
270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RASO GIOACCHINO nato a TAURIANOVA il 30/10/1966 avverso l'ordinanza del 27/06/ .2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza dell'i febbraio 2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da Raso Gioacchino per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dall'11.9.2013 al 19.7.2014 in regime di custodia cautelare, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Firenze in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv cod.pen., art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, art. 7 I. 12.7.1991 n. 203. Successivamente la Corte di Cassazione con sentenza n. 48159 del 13.3.2013 aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze annullando senza rinvio il provvedimento impugnato ed aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Catanzaro che nuovamente aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, misura che veniva poi sostituita dal Gip del locale Tribunale in data 19.7.2014 con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Quanto al merito, in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza in data 30.10.2015 il Raso era stato ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti e, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della I. n. 203 del 1991 e concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione. Interposto gravame, con sentenza del 27.6.2017, irrevocabile in data 17.10.2017, la Corte d'appello di Catanzaro lo aveva assolto ex art. 530 cod.proc.pen. perché il fatto non costituisce reato.

Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo, lamenta ex art. 606 lett.

c) cod.proc.pen. la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 314 e 125, comma 3 cod.proc.pen. ed ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione di legge in relazione all'art. :314 cod.proc.pen. e 654 cod.proc.pen. Si assume che il giudice della riparazione ha erroneamente valutato la colpa grave del ricorrente individuandola nella finalità elusiva esclusa nel giudizio ovvero sostenendo che Raso Gioacchino abbia agito al fine di consentire al fratello Armando di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.Inoltre evidenzia che analoga richiesta ex art. 314 cod.proc.pen. avanzata dal padre Raso Francesco, coimputato con riguardo ad entrambi i capi di imputazione, ha trovato accoglimento.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é infondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201).

La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri).

L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957).

2. A tali principi, nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto il giudice della riparazione, che ha offerto adeguata giustificazione della ricorrenza della condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa grave in capo al ricorrente. Invero, la Corte territoriale ha ritenuto ostativa al riconoscimento della riparazione la circostanza che l'istante ha consentito al fratello Armando -condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. dalla Corte d'appello di Reggio, in quanto appartenente alla cosca Piromalli -Mole, mediante l'intestazione fittizia di beni, di svolgere le funzioni di socio occulto di una serie di società con i relativi beni quali appunto la Ducas s.r.I., la Caravella soc.cop.a r.I., la CR Immobiliare s.r.l. e la Agrifa Costruzioni s.r.I.. occupandosi della gestione di dette società, come emerso anche dal contenuto di una serie di intercettazioni telefoniche.

Pertanto, poiché la valutazione del giudice della riparazione deve essere formulata ex ante, gli elementi in possesso del giudice al momento dell'adozione della cautela, erano tali da ingenerare la ragionevole apparenza del coinvolgimento dell'odierno istante nell'attività illecita del fratello, condannato per la partecipazione ad un clan mafioso, in particolare nelle condotte di intestazione fittizia a beneficio del fratello. Pertanto tali elementi nel giudizio della Corte territoriale, correttamente hanno costituito una legittima causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione, alla luce dell'autonomia sussistente tra il giudizio di riparazione ed il giudizio penale di cognizione.

In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condan