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Sentenza — n. 32693/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls expulsion measure for Boulak due to sentence under two years; other appeals dismissed.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32693/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the expulsion measure against Hicham Boulak while dismissing appeals from the other four defendants. The court found that the lower court applied an expulsion measure to a sentence of exactly two years, violating the procedural rule that such measures cannot be applied when the detention sentence does not exceed two years. Consequently, the expulsion order was erased, and the remaining defendants' appeals were declared inadmissible due to lack of merit.

Regesto Legislator

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Art. 445, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 86, comma 1, D.P.R. 309/1990: The expulsion measure for drug offenses cannot be applied in a sentence where the detention term does not exceed two years, as the procedural provision strictly limits such measures to cases involving longer sentences.

Parole chiave

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expulsion measure drug offenses detention sentence limit procedural violation Cassation annulment imputazione per reati di stupefacenti espulsione giudiziaria infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 86, comma 1, D.P.R. 309/1990
Difatti, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in materia di stupefacenti dall'art. 86, comma 1, d.P.R.
artt. 110 cod.pen
per Mohamed Laazar, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dagli artt. 110 cod.pen., art.73, comma 1, T.U.
artt. 129 cod.proc.pen
Mohamed Laazar ha articolato un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comrna 1, lett.e), cod.proc.pen., per carente motivazione della sentenza in riferimento ai criteri previsti dagli artt. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
Sul punto, va infatti richiamato il principio in forza del quale, a seguito di applicazione della pena disposta in primo grado, la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 240 cod.pen
non consente l'applicazione delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17516 del 23/03/2018, Khoterja, Rv. 272905
(Sez. 6, n. 17516 del 23/03/2018, Khoterja, Rv. 272905, nella quale la Corte ha precisato che la previsione sostanziale di cui all'art.86 d.P.R.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ATIQ MOHAMMED nato il 12/10/1983 BENAYAD KHALID nato il 20/12/1963 BOULAK HICHAM nato il 14/07/1973 HAKIMI NOUR EDDINE nato il 15/01/1971 LAAZAR MOHAMED nato il 12/02/1963 avverso la sentenza del 19/01/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo ha applicato ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. le seguenti pene:

1) per Mohammed Atiq, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capi 1, 2 e 11), in aumento in continuazione rispetto ai fatti giudicati con la sentenza n.198/2020 del GIP presso il Tribunale di Bergamo, anni uno e mesi sei di reclusione ed C 4.000,00 di multa;

2) per Khalid Benayad, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dall'art. 73, comma 1, T.U. stup. (capo 7), in aumento in continuazione rispetto ai fatti giudicati con la sentenza n.512/2017 del GIP presso il Trilbunale di Bergamo, mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa;

3) per Hicham Boulak, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dagli artt. 1:L0 cod.pen., 73, commi 4 e 80, T.U. stup. (capo 13), anni due di reclusione ed C 4.000,00 di multa;

4) per Nour Eddine Hakimi, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, commi 1 e 4, T.U. stup. (capi 3, 5, 6, 7, 9, 11 e 12), in aumento in continuazione con i fatti giudicati con la sentenza n. 1968/2017 della Corte d'appello di Brescia, anni due di reclusione ed C 4.500,00 di multa;

5) per Mohamed Laazar, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dagli artt. 110 cod.pen., art.73, comma 1, T.U. stup. (capi 9 e 10), anni quattro e mesi sei di reclusione ed C 14.000,00 di multa; Il Tribunale, in relazione a tutti i predetti imputati, ha altresì contestualmente applicato, ai sensi dell'art.86 del T.U. stup., la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena detentiva espiata.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione i predetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. Mohammed Atiq ha articolato un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.448, comma 2-bis, coci.proc.pen., per erronea qualificazione giuridica del fatto, per non avere il giudice procedente riqualificato il fatto ascritto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. Khalid Benayad ha articolato un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. per vizio di mancanza di motivazione in relazione a più parti della sentenza, non avendo il Giudice adeguatamente motivato in ordine alla mancanza di elementi idonei a giustificare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Hicharn Boulak ha articolato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione al combinato degli artt. 86 del T.U. stup. e dell'art.445 cod.proc.pen. per avere il giudice disposto la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato in dipendenza di una pena detentiva non superiore ai due anni di reclusione e in quanto, comunque, non applicabile all'esito di una sentenza di patteggiamento; con il secondo motivo ha dedotto l'inosservanza dello stesso art. 86 T.U. stup., avendo il giudice omesso di accertare in concreto la pericolosità sociale dell'imputato Nour Eddine Hakimi ha articolato un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. in riferimento alla mancanza di motivazione in più punti della sentenza non avendo il Giudice adeguatamente motivato in ordine alla mancanza di elementi idonei a giustificare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Mohamed Laazar ha articolato un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comrna 1, lett.e), cod.proc.pen., per carente motivazione della sentenza in riferimento ai criteri previsti dagli artt. 129 cod.proc.pen. e 133 cod.pen., non avendo il giudice adeguatamente motivato in ordine alla mancanza di elementi idonei a giustificare una sentenza di proscioglimento e non avendo il giudice stesso adeguatamente preso in considerazione il profilo inerente alla congruità della pena concordata.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da Mohammed Atiq, per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti da Khalid Benayad, Nour Eddine Hakimi e Mohammed Laazar e per l'accoglimento del ricorso proposto da Hicham Boulak in relazione a entrambe le censure proposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso formulato dal difensore dell'Atiq e con il quale è stata dedotta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti ascritti ai capi 1, 2 e 11 sotto la specie regolata dall'art.73, comma 1, T.U. stup. anziché sotto quella prevista dal successivo comma 5, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Sul punto va premesso che, con il ricorso per cessazione avverso la sentenza di patteggiamento, può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825). Deve peraltro rilevarsi che, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gemei, Rv. 283023). Nel caso di specie - in cui all'imputato sono stati contestati fatti aventi a oggetto la detenzione e la ripetuta cessione di quantitativi di notevole entità ponderale di sostanza del tipo cocaina - non può in alcun modo ritenersi perfezionata un'errata qualificazione dei fatti contenuti nel capo di imputazione desumibile sulla base dei suddetti parametri. Ciò anche in considerazione del fatto che il ricorrente, al fine di contestare la relativa qualificazione, ha fatto riferimento a elementi del tutto generici - quali la lesione del bene giuridico protetto, il ruolo dell'imputato rispetto al reato e la sua effettiva responsabilità - finendo, in tale modo, anche per incorrere nel vizio di aspecificità.

2. Vanno congiuntamente esaminati, attesa l'identità delle censure, i motivi di ricorso proposti dai difensori dii Khalid Benayad, Nour Eddine Hakimi e Mohammed Laazar, in quanto gli stessi vedono sulTasseritamente erronea valutazione del giudice in punto di insussistenza dei presupposti previsti dall'art.129 cod.proc.pen. al fine di fondare una pronuncia di proscioglimento. I motivi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Sul punto, va infatti richiamato il principio in forza del quale, a seguito di applicazione della pena disposta in primo grado, la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in sede di legittimità non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione, ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento (Sez. 4, n. 41408 del 17/9/2013, Mazza, Rv. 256401; nonché, con principio analogo formulato in relazione al patteggiamento in appello, Sez. 4, Sentenza n. 15573 del 20/12/2005, Coniglio, Rv. 233955).

Nel caso di specie, quindi, le censure si palesano evidentemente non rispondenti ai necessari requisiti di specificità contenendo solo la generica deduzione della sussistenza dei presupposti per un'assoluzione nel merito sulla base degli atti contenuti nel fascicolo ,del Pubblico ministero. Deve pure ritenersi inammissibile il punto di censura spiegato dalla difesa del Lazaar e con il quale è stata dedotta l'eccessività della pena inflitta, atteso che la asserita eccessività della pena concordata tra le parti in rapporto al fatto ascritto non rientra tra le censure proponibili con il ricorso per cassazione in relazione al disposto dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen..

3. Il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa del Boulak, con il quale è stata dedotta l'illegalità della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello qtato - in quanto conseguente a una condanna applicata su richiesta e in riferimento al disposto dell'art.445, comma 1,, cod.proc.pen., in quanto irrogata contestualmente a una pena detentiva non superiore ai due anni di reclusione - è fondato. Difatti, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in materia di stupefacenti dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere disposta con la sentenza che applichi una pena detentiva non superiore al limite di due anni, ipotesi in cui l'art.445 comma 1 cod. proc. pen. non consente l'applicazione delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240 cod.pen. (Sez. 6, n. 17516 del 23/03/2018, Khoterja, Rv. 272905, nella quale la Corte ha precisato che la previsione sostanziale di cui all'art.86 d.P.R. n. 309 del 1990 non può essere considerata norma speciale rispetto a quella contenuta all'art.445 cod.proc.pen., avendo quest'ultima natura processuale).

Nel caso di specie, la pena irrogata all'imputato era pari ad anni due di reclusione con contestuale applicazione di pena pecuniaria, conseguendone una violazione dell'art.445, comma 1, cod.proc.pen., nella parte in cui stabilisce che «la sentenza prevista dall'art.444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca nei casi previsti dall'art.240 del codice penale».

La fondatezza del motivo determina il logico assorbimento dell'esame del secondo motivo di doglianza, attinente alla sussistenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione della misura di sicurezza.

4. Per l'effetto, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa nei confronti del Boulak limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, statuizione che va contestualmente eliminata; mentre vanno dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dagli altri imputati. Alla declaratoria d'inammissibilità ses;jue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti stessi vanno condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IBoulak Hicham limitatamente alla misura dell'espulsione dal territorio dello Stato; misura che elimina. Dichiara inammissibili i ricorsi di Atiq Mohammed, Benayad Khalid, Hakimi Nour Eddine e Laazar Mohamed e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d