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Sentenza — n. 32675/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for depenalized offense under new law overriding prior judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32675/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a first-instance conviction for Mauro Colantuono because the underlying offense was depenalized by a subsequent law. The defendant argued that the violation, previously punishable only by a fine, no longer constituted a crime under the new legislative framework. The court ruled that since the act is no longer defined as a crime, the prior judgment must be voided without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285; Art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8: A conviction based on a depenalized offense must be annulled without remittal because the act no longer constitutes a crime.

Parole chiave

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depenalization subsequent law nullity of judgment administrative sanction criminal liability retroactivity Cassation annulment annullamento civile

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8
l, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8, ai sensi del quale: «Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda».
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLANTUONO MAURO nato a NAPOLI il 13/07/1977 avverso la sentenza del 31/10/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli (sezione distaccata di Marano) ha condannato Mauro Colantuono alla pena di C 3.000,00 di ammenda, in relazione al reato previsto dall'art.116, comma 1 e 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, accertato alla data del 2/3/2010. Avverso tale sentenza - notificata a mezzo PEC al difensore, con avviso di deposito e relativo estratto contumaciale, in data 30/1/2023 - ha proposto ricorso per cassazione Mauro Colantuono, tramite il proprio difensore, proponendo un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto la violazione sopravvenuta dell'art.606, comma 1, lett.b), cocl.proc.pen., per intervenuta depenalizzazione della fattispecie ascritta.

2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è fondato.

4. Risulta dagli atti che, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace in relazione alla normativa processuale applicabile ratione temporis, è stato notificato l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza sulla base del previgente testo dell'art.548, comma 3,, cod.proc.pen., alla data del 30/1/2023. Va quindi rilevato che, nelle more del periodo trascorso tra la pronuncia della sentenza e la notifica dell'avviso, la fattispecie contestata è stata depenalizzata per effetto dell'art. l, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8, ai sensi del quale: «Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda».

5. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnal:a perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso il 28 giugno 2023 Il Consi91M e estenso