Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32667/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding nullity of toxicological tests due to urgency and patient capacity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32667/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Public Prosecutor's appeal against a second-instance judgment that declared toxicological tests null. The prosecutor argued the first-instance court ignored the defendant's confession of drinking wine and failed to assess his capacity to understand the tests while sedated. The court ruled that police must act urgently without waiting for patient capacity and that the defendant's signature on admission documents proved he understood the situation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 354, 356 cod. proc. pen.: In urgent police investigations, the requirement to wait for the suspect's full capacity to understand is not applicable, and prior admission signatures suffice to establish understanding.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of toxicological tests urgent police investigation capacity to understand driving under influence admission of intoxication guida in stato di ebbrezza qualificata idoneità alla guida reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 354 cod. proc. pen.
Art. 356 cod. proc. pen.
Art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.
Art. 590-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, Maldarin
Sez. 4, n. 5860 del 10/11/2021, Francini
Sez. 4, 35933 del 24/04/2019, Gaggioli
Sez. 4, 35933 del 24/04/2019, Gaggioli, Rv.
Rv. 263876, Bertoldo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno c/ LOUDIY MOHAMED nato in Marocco il 25/11/1988 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il 19/2/2021 dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale Mohamed Loudiy era stato condannato per il reato previsto dall'art.590-bis cod.pen. (previa esclusione delle aggravanti di cui ai commi 2 e 6 dello stesso articolo e della contestata recidiva) alla pena di un anno di reclusione con l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Era stato contestato all'imputato, nell'atto di esercizio dell'azione penale, di avere tenuto una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza e imperizia e dall'inosservanza degli artt.141, 142 e 143 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, per essersi posto alla guida di una vettura con tasso alcolemico superiore al limite stabilito dalla legge e dopo avere assunto sostanza stupefacente e per avere effettuato una manovra di sorpasso che lo aveva portato a invadere la corsia opposta di marcia, in tale modo travolgendo la persona offesa Romana Havdo e procurandole lesioni personali.

La Corte territoriale ha ricostruito la dinamica dell'evento in senso conforme rispetto a quanto operato dal giudice di primo grado, rilevando che il sinistro era stato cagionato dalla vettura condotta dall'imputato; la quale, provenendo dal Comune di Pagani in direzione di Sant'Egidio del Monte Albino, aveva effettuato un sorpasso andando a invadere la corsia opposta e investendo la persona offesa che, quale pedone, stava transitando lungo la sede stradale; ha rilevato che il Tribunale aveva ritenuto nulli, ai sensi degli artt. 178, lett.c) e 356 cod.proc.pen., gli accertamenti alcolemici e tossicologici effettuati nei confronti dell'imputato e dedotto la loro conseguente inutilizzabilità, con esclusione dell'aggravante della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti, escludendo altresì l'aggravante del mancato conseguimento della patente di guida essendo risultato che l'imputato era in possesso di un corrispondente documento conseguito in Marocco.

Nell'esaminare l'appello del pubblico ministero, relativo all'esclusione dell'aggravante prevista dall'art.590-bis, comma 2, cod.pen., la Corte ha rilevato che gli accertamenti di carattere alcolemico e tossicologico erano stati effettuati in ospedale non per finalità diagnostiche o nell'ambito di un protocollo terapeutico bensì su richiesta della polizia giudiziaria e per le finalità di accertamento della stessa; dovendosi quindi considerare necessario l'avviso previsto dall'art.114 disp.att., cod.proc.pen, nel caso di specie non operato.2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione di legge penale e processuale penale, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) e c), cod.proc.pen. e il vizio di travisamento della prova ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.; ha dedotto che, erroneamente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto comprovabile lo stato di ebbrezza solo mediante accertamenti sanitari, essendo lo stato medesimo comprovabile anche mediante altri indici sintomatici ed essendo presente nel caso di specie la confessione dell'imputato resa in sede di convalida dell'arresto.

Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione di legge processuale penale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., censurando la motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la nullità degli accertamenti alcolemici e tossicologici, atteso che non sussisteva l'obbligo di dare preventivo avviso al difensore in considerazione delle condizioni psicofisiche dell'imputato, il quale era stato immediatamente sedato al momento dell'arrivo in pronto soccorso.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto necessario l'espletamento dell'alcoltest al fine di dedurre lo stato di ebbrezza dell'imputato; ritenendo, in particolare, che lo stato di ebbrezza alcolica dell'imputato potesse essere ravvisato anche sulla base di concreti e convergenti elementi sintomatici, da ritenersi sussistenti nel caso di specie. Il motivo è complessivamente infondato. Sul punto, l'art.590-bis, comma 2, cod.pen., rimanda - ai fini della configurabilità della relativa aggravante ad effetto speciale - ai limiti di tasso alcolemico previsti dall'art.186, comma 2, lettera c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, ovvero quelli concretizzati da un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1).

Va quindi rilevato che - sulla base di una lettura giurisprudenziale da ritenersi adeguatamente consolidata e relativa al reato di guida in stato di ebbrezza - poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 cod. strada, fermo restando che, qualora venga contestato il superamento di soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione (Sez. 4, n. 26562 del 26105/2015, Bertoldo, Rv. 263876;

Sez. 4, 35933 del 24/04/2019, Gaggioli, Rv. 276674). Nel caso di specie, il Procuratore generale ricorrente ha quindi proposto una rilettura alternativa degli elementi di indagine emersi nel corso del primo grado di giudizio; in particolare rilevando come il giudice di primo grado non avrebbe tenuto adeguato conto delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, il quale - in sede di convalida dell'arresto - aveva dichiarato di avere assunto del vino in quantità dichiarata in "due bicchieri". Va quindi rilevato che la motivazione della Corte territoriale non ha effettivamente tenuto conto del predetto elemento probatorio, non valorizzato al fine di valutare l'effettivo stato di ebbrezza alcolica dell'imputato al momento del sinistro.

Peraltro, la relativa circostanza di fatto appare - alla luce dei criteri di giudizio di prima indicati ed essendo stato contestato nel caso di specie il superamento della soglia prevista dall'art.186, comma 2, lett.c), C.d.S. - priva del necessario elemento della decisività al fine di dedurre il superamento medesimo, vertendo l'elemento di fatto evidenziato dal ricorrente su dati non adeguatamente dimostrativi.

3. Il secondo motivo, con il quale è stata censurata la valutazione di nullità degli esiti degli accertamenti alcolemici e tossicologici disposti presso la struttura ove l'imputato era stato ricoverato, è da ritenere invece inammissibile. A tale proposito, va richiamato il principio in base al quale, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica ovvero sotto l'effetto di stupefacenti, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l'obbligo di attendere che l'interessato (in relazione al disposto degli artt. 354 e 356 cod.proc.pen. e 114, disp.att., cod.proc.pen.) sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall'attesa suddetta (Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, Rv. 277881;

Sez. 4, n. 5860 del 10/11/2021, dep. 2022, Francini, Rv. 282639). Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che - sulla base degli atti richiamati - il paziente, al momento della richiesta degli esami alcolemici e tossicologici da parte della polizia giudiziaria (sopravvenuta intorno alle ore 3,00), doveva ritenersi non in grado di comprendere la natura e gli effetti degli accertamenti, in considerazione dello stato di sedazione in cui si trovava dopo l'arrivo presso l'ospedale. In tale modo, peraltro, il ricorrente ha sollecitato una mera e non consentita rivalutazione in punto di fatto di circostanze già vagliate da parte della Corte territoriale; la quale, sulla base dell'implicita applicazione dei principi di diritto sopra riassunti, ha ritenuto che l'imputato si trovasse nelle piene condizioni di comprendere la portata degli avvisi che avrebbero dovuto essergli dati, sulla scorta della firma apposta per accettazione al momento del ricovero della dichiarazione resa in ordine alla causa delle lesioni riportate.

4. Deve quindi concludersi per il rigetto del rico