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Sentenza — n. 32664/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for electricity theft due to lack of required victim complaint under new procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32664/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remittal because the prosecution lacked the necessary condition of procedibility. The defendant was convicted of aggravated theft of electricity, but the Public Prosecutor argued the complaint was inadmissible while the defense raised new grounds regarding the statute of limitations. The court ruled that under the updated penal code, this offense requires a formal complaint from the victim to proceed, which was absent in the case file.

Regesto Legislator

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Art. 624, comma 3, cod. pen.; Art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: The aggravated theft of electricity is procedible only upon complaint by the victim, and without such complaint, the criminal action cannot be pursued.

Parole chiave

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aggravated theft electricity procedibility complaint victim complaint requirement criminal action dismissal statutory amendment 2022 danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 624, comma 3, cod. pen.
Il difensore ha successivamente presentato motivi nuovi, con cui ha chiesto l'applicazione dell'art. 624, comma 3, cod. pen., come sostituito dall'art.
Art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO VINCENZO nato a PALERMO il 20/03/1982 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato DELISI RAFFAELE del foro di TERMINI IMERESE, in difesa di PAGANO VINCENZO il quale dopo aver esposto i motivi del gravame, ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento disposto da questa Corte di Cassazione, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese del 21 giugno 2017, con cui Pagano Vincenzo era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., per essersi impossessato, a fini di profitto, di un quantitativo non precisato di energia elettrica, sottraendola all'ente erogatore Enel S.p.a., cagionandogli un danno stimato pari ad euro 8.000,00, con violenza sulle cose consistita nell'allaccio abusivo alla rete elettrica mediante la connessione di n. 2 conduttori di sezione di 6 mmq. mediante asportazione della guaina e successiva connessione. Con la recidiva reiterata, specifica ed i nfraq ui nq uenna le.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Pagano Vincenzo, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, mancanza di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., avendo la Corte di merito omesso di esprimere motivazione alcuna in ordine all'invocata applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore ha successivamente presentato motivi nuovi, con cui ha chiesto l'applicazione dell'art. 624, comma 3, cod. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è manifestamente infondato, per cui, non derivandone la relativa inammissibilità e stante la corretta introduzione di un valido rapporto processuale, ne consegue l'esigenza di rilevare il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità, con conseguente pronuncia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.2. In ragione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett.

i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, il novellato testo dell'art. 624, comma 3, cod. pen. oggi prevede che il delitto di furto aggravato sia procedibile a querela della persona offesa, a meno che - come non è dato ravvisare nel caso di specie - quest'ultima sia incapace, per età o per infermità, ovvero ricorra taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e n. 7-bis, nel qual caso si procede di ufficio.

3. Non risulta dagli atti che la persona offesa abbia mai presentato querela nei confronti del Pagano, per cui deve, conseguentemente, essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto della necessaria condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto della prescritta condizione di procedibilità. Così deciso in Roma il 13 giugno 2023 Il Consiglier