Italian Court dismisses appeal on bail measure citing lack of logical flaw in trial court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Armando Berlingeri's appeal against a bail order inadmissible, ruling the trial court's reasoning was logical and non-contradictory. Berlingeri argued the measure was disproportionate due to the passage of time since the 2019 drug-related crimes, but the court found this argument merely expressed dissent without new evidence. The court emphasized that appellate review is limited to checking for logical flaws, not re-evaluating factual assessments made by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; In bail cases, the proportionality assessment requires evaluating the type of recidivism and crime gravity, and appeals cannot challenge the lower court's factual reasoning absent logical incoherence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI ARMANDO nato a REGGIO CALABRIA il 02/11/1969 avverso l'ordinanza del 13/03/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto FRANCESCA COSTANTINI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi gli avv.ti Giuseppe Malvasi del foro di Cosenza e Antonio Larussa del foro di Lamezia Terme, entrambi in difesa di BERLINGERI Armando, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso, il secondo depositando nomina a difensore di fiducia.
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda di riesame proposta nell'interesse di BERLINGERI Armando, già raggiunto da ordinanza di applicazione degli arresti domicílíari emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro, siccome ritenuto gravemente indiziato di concorso, unitamente a GALIANO Antonio [che si è ipotizzato essere al vertice del sodalizio di cui al capo 1), finalizzato alla commissione di reati in materia di stupefacenti], nella detenzione di un fucile che occultava per il citato GALIANO, contestato al capo 180) della incolpazione provvisoria e di concorso, unitamente al predetto GALIANO, anche nella ricezione illecita del fucile di cui al capo che precede, contestato al capo 181), fatti commessi in Lametia Terme e collocati in data antecedente e prossima al 11/9/2019.
Il Tribunale, premesso che le incolpazioni mosse all'indagato si inserivano nell'ambito di un'indagine più ampia avente a oggetto, per l'appunto, il sodalizio facente capo ai GALIANO di Lametia Terme e, in particolare, al citato GALIANO Antonio, ha richiamato gli elementi posti a fondamento delle due contestazioni e, in particolare, il contenuto di intercettazioni dalle quali era emerso che il GALIANO aveva dato in custodia a tale Armando il citato fucile, l'identificazione dell'uomo nell'odierno indagato, neppure contestata in sede di riesame, essendo provata da una congerie di elementi che il Tribunale passa in rassegna alle pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata.
Quanto alla scelta della misura, poi, il Tribunale ha dato atto dell'allarmante fenomeno associativo rispetto al quale ha valutato la disponibilità manifestata dall'indagato a custodire armi, tale da potere essere reiterata a favore del medesimo contesto criminale, nel caso di sua sostituzione. A fronte della capillarità del fenomeno criminoso nel territorio di riferimento, del tutto recessiva è stata considerata l'epoca dei fatti (2019), tenuto conto del rapporto di fiducia assunto dall'indagato, tale da essere agevolmente recuperato in caso di applicazione di una misura non custodiale.
3. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo, con quale ha dedotto erronea applicazione dell'art. 275, cod. proc. pen. e vizio motivazionale quanto alla scelta della misura applicata. L'indagato, soggetto incensurato, avrebbe avuto rapporti solo con il GALIANO, unicamente per la sua attività lavorativa di giardiniere. Inoltre, lo stato detentivo del GALIANO avrebbe determinato la cessazione dell'attività del sodalizio dallo stesso capeggiato, rilevando la difesa che erroneamente il Tribunale ha privilegiato il criterio della gravità del reato per giustificare la scelta della misura restrittiva, omettendo di considerare invece l'episodicità della condotta, il dato cronologico e la incensuratezza dell'indagato, optando per la misura in atto in termini meramente retributivi e di anticipazione della pena.
Infine, si evidenzia la marginalità della condotta contestata al BERLINGERI rispetto al contesto associativo, al quale egli è stato riconosciuto estraneo, eccezion fatta per i rapporti di tipo lavorativo con il GALIANO. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il motivo è manifestamente infondato, le censure inerenti alla scelta della misura non inserendo temi idonei a scalfire la tenuta del ragionamento giustificativo rinvenibile nell'ordinanza impugnata. In tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, ciò che nella specie il Tribunale ha ben evidenziato nel sottolineare lo stretto collegamento della condotta contestata all'indagato rispetto al gruppo criminoso capeggiato dal soggetto, al quale egli ha dato la sua disponibilità a custodire l'arma.
A fronte della motivazione rinvenibile nell'ordinanza censurata, tuttavia, la difesa si è limitata a rilevare la distanza temporale dai fatti, inferendo un'attenuazione del pericolo di reiterazione dall'avvenuta neutralizzazione del gruppo criminoso di riferimento. Così facendo, ha però reiterato le argomentazioni già valutate e superate dal Tribunale alla stregua di un ragionamento congruo, logico e non contraddittorio, con il quale è stata valorizzata la pervasività del fenomeno criminoso nel territorio dì riferimento. La scelta della misura ha tenuto conto di tale stretto collegamento e delle occasioni di ricaduta desunte dalle modalità della condotta, indicativa di una contiguità del BERLINGERI con quell'ambiente, considerato vero e proprio fattore di rischio che misure affidate all'autocontrollo dell'indagato sarebbero destinate a non prevenire.
Si tratta di un ragionamento congruo, logico e non contraddittorio, rispetto al quale la difesa ha formulato una censura in chiave di mero dissenso, come tale non ammissibile in sede di legittimità. Sul punto, va infatti ribadito che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen, Rv. 284556-01).
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore