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Sentenza — n. 32411/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention sentence, upholding judge's discretion on substitute penalty denial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32411/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gernone Dennis inadmissible, rejecting his request to annul the lower court's detention sentence. The defendant argued that the judge erred in applying the law regarding substitute penalties and failed to provide adequate reasoning. The court ruled that the denial was justified by the defendant's systematic reoffending and negative prognosis for rehabilitation, confirming the lower court's discretionary decision.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 53 I. n. 689/1981: The court's discretion to deny a substitute penalty is reviewable only for lack of justification or flawed reasoning, not for alleged errors in statutory application regarding sentencing limits.

Parole chiave

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substitute penalty denial detention sentence appeal judicial discretion review recidivism assessment Cassazione inammissibile recidiva nell'infrazione riduzione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Gernone Dennis ricorre avverso la sentenza emessa in data 2/2/2022, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 20 bis c.p.
Il ricorrente si duole che sia stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva formulata dalla difesa ex art. 20 bis c.p. ed ex artt.
Art. 53 I. n. 689/1981
689/1981 e a sostegno del rimedio impugnatorio lamenta erronea applicazione dell'art. 53 della I.
Art. 71, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022
689/1981 così come riformulato dall'art. 71, co.
Art. 611 cod. proc. pen.
il PG presso questa Corte ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 611 c.p
a seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: GERNONE DENNIS nato a SAN SEVERO il 12/11/2001 avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
Gernone Dennis ricorre avverso la sentenza emessa in data 2/2/2022, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 20 bis c.p
Il ricorrente si duole che sia stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva formulata dalla difesa ex art. 20 bis c.p.
art. 611 cod. proc. pen
il PG presso questa Corte ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: GERNONE DENNIS nato a SAN SEVERO il 12/11/2001 avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG Sabrina Passafiume che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gernone Dennis ricorre avverso la sentenza emessa in data 2/2/2022, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal GIP presso il Tribunale di Foggia, con la quale al predetto imputato veniva applicata - su richiesta delle parti - la pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, in relazione al reato, com- piuto in concorso con altri, di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio e a un episodio di spaccio, in San Severo di Foggia 1'8/8/2022. Il ricorrente si duole che sia stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva formulata dalla difesa ex art. 20 bis c.p. ed ex artt. 53 e ss. I. n. 689/1981 e a sostegno del rimedio impugnatorio lamenta erronea applicazione dell'art. 53 della I. n. 689/1981 così come riformulato dall'art. 71, co. 1, lett.

a) del d.lgs. n. 150/2022 e vizio di motivazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. il PG presso questa Corte ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.

3. Il proposto ricorso è inammissibile. Come si evince ex actis e come ricorda la stessa sentenza impugnata, la ri- chiesta di sostituzione della pena detentiva in relazione all'odierno ricorrente è rimasta estranea al patto ex artt. 444 e ss. ed è stata oggetto di una separata richiesta dell'imputato, su cui il PM ha espresso parere contrario. Orbene, le doglianze proposte sono manifestamente infondate in quanto la riforma dell'art. 53 della I. n. 698/1981 ha semplicemente esteso i limiti di pena che ammettono la sostituzione, con gradazione delle sanzioni applicabili in base alla pena, senza in alcun modo incidere sul potere discrezionale del giudice la cui scelta è sindacabile in sede di legittimità soltanto ove non giustificata o sorretta da motivazione viziata.

Il che non è nel caso che ci occupa in quanto il diniego è sorretto da adeguata e congrua motivazione, stante il riferimento alla natura e alla reiterazione sistematica degli illeciti in un breve lasso temporale, nonché alla per- sonalità del Gernone, cui era stata contestata (e ritenuta) la recidiva infraquin- quennale, con conseguente giudizio prognostico negativo circa la finalità rieduca- tiva della sanzione sostitutiva invocata; per le suesposte considerazioni, la Procura Generale 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'11 luglio 2023 Asigliere est ore Il Presidente -nzo P t zia