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Sentenza — n. 32394/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against wrongful detention denial due to inadmissible intercepted evidence. The court ruled that evidence declared inadmissible in the main trial cannot be used in compensation proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32394/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order denying compensation for wrongful detention. The appellant argued that the lower court improperly relied on intercepted conversations deemed inadmissible in the original criminal trial. The court held that evidence declared inadmissible in the primary proceedings cannot be utilized to establish fault or intent in subsequent compensation claims.

Regesto Legislator

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Art. 188 c.p.p.; Art. 644 c.p.p.: Evidence declared inadmissible in the criminal trial cannot be used to establish fault or intent in wrongful detention compensation proceedings.

Parole chiave

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wrongful detention compensation inadmissible intercepted evidence criminal trial inadmissibility fault and intent assessment procedural nullity effects indennità per detenzione diritti del detenuto riapertura della procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 188 c.p.p.
Art. 644 c.p.p.
artt. 416 cod. pen
art. 611 cod. proc. pen
nelia requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008
2.La Corte territoriale non ha tenuto conto che, come puntualizzato da Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep.
Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017
Infatti: Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico, Rv.
Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021
Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napo i, Rv.
Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021
280935: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini a'eila valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili»; Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AHMED YIAHIA MAHAMED nato il 01/01/1969 avverso l'ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG v

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Catanzaro il 28 febbraio 2022 - 5 gennaio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Ahmed Yiahia Mahamed, il quale è stato ristretto in custodia cautelare in carcere dal 5 dicembre 2006 al 6 febbraio 2009 in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all'ingresso ed alla permanenza illegali di persone nel territorio nazionale, di introduzione clandestina di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale e di sequestro di persona (artt. 416 cod. pen., 12, comma 3, del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, e 630 cod. pen.), accuse da cui è stato assolto dal Tribunale di Crotone con sentenza del 6 dicembre 2011, divenuta irrevocabile il 29 aprile 2018.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Ahmed Yiahia Mahamed, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (sotto il profilo della inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o inammissibilità) e vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica. Richiama, anzitutto, la motivazione dell'ordinanza reiettiva, incentrata sul rilievo che un testimone, ufficiale di polizia giudiziaria, ispettore Celestino Bruno, ha riferito il contenuto di una conversazione intercettata, tra le plurime conversazioni captate, in cui tale Ajak Aiman, personaggio di spicco di un'organizzazione criminale, incaricava Ahmed Yiahia Mahamed di recarsi a Milano per riscuotere del denaro quale corrispettivo per la liberazione di un cittadino extracomunitario tenuto in ostaggio da altri componenti della consorteria (pp. 3-4 dell'ordinanza impugnata).

Si sottopone poi la stessa a valutazione critica. Il ricorrente, infatti, rammenta che sia le ntercettazioni telefoniche che la testimonianza dell'ispettore Bruno erano state cichiarate inutilizzabili da parte del Tribunale di Crotone (la cui sentenza si allega), alle pp. 34 e 45. Sottolinea che il Giudice della cognizione ha preso atto che dall'istruttoria non è emersa la possibilità di abbinare determinate utenze all'imputato, che quanto riferito dal teste Bruno era da attribuirsi ad un'utenza non individuata e che, anche se si riuscisse a collegare l'utenza 329 / 3518025 proprio alla persona del ricorrente, occorrerebbe, comunque, tenere conto che a conversazione richiamata dal testimone non è stata oggetto di perizia trascrittiva.

Ciononostante, il Giudice della riparazione ha ritenuto di poter fondare :i rigetto sul contenuto di una conversazione inutilizzabile. Altra critica che si muove al provvedimento consiste nel non avere tenuto conto del contenuto della memoria difensiva (che si allega e il cui contenuto è riferito alle pp. 32-34 della sentenza assolutoria), memoria in cui si spiegava l'errore, essendo giunti presso il centro di accoglienza altri tre individui a nome Ahmed Mahmed, uno dei quali era l'effettivo proprietario del telefono in questione, telefono che il ricorrente aveva usato solo in un paio di occasioni per comunicare con i familiari; nella memoria si spiegava anche che la unica telefonata cui ha fatto riferimento l'ispettore Bruno non solo non era mai stata trascritta ma nemmeno era mai stata reperita agli atti.

Di tutto ciò la Corte di appello di Catanzaro non avrebbe tenuto conto Si domanda, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata 3. L'Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

4. La Procura Generale della S.C. nelia requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.

5. La Difesa di Ahmed Yiahia Mahamed con memoria del 29 maggio 2023 ha dichiarato di aderire alle argomentazioni e alle richieste della Procura Generale della S.C., insistendo per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

131 ricorso è fondato e deve essere accolto: per le ragioni e nei limiti di cui appresso. 2.La Corte territoriale non ha tenuto conto che, come puntualizzato da Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667, «L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione». Il principio è stato peraltro più volte ribadito dalle Sezioni semplici successive. Infatti: Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico, Rv. 271580:

«L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza di rigetto del giudice della riparazione che, sulla base del contenuto di • una conversazione telefonica oggetto di captazione, dichiarata inutilizzabile nel giudizio di cognizione, aveva ritenuto la sussistenza di fattori di dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo)»;

Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napo i, Rv. 280935: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini a'eila valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili»; Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili"». 3.Discende, di necessità, dalle considerazioni svolte l'annullamento dell'Ordinanza impugnata ed il rinvio, per nuovo iud izio, alla Corte di appello di Catanzaro, che, nel valutare nuovamente la richiesta di equa riparazione, dovrà attenersi al richiamato principio di diritto.

Il Giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro cui rimette anche la regoamentazione dell