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Sentenza — n. 32392/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order denying unjust detention compensation due to flawed reasoning on silence and minor fault.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32392/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bari Court of Appeal's order denying compensation for unjust detention and remanded the case for a new trial. The appellant, Nicola Palma, argued that the lower court's reasoning was contradictory and failed to properly address his right to silence and potential minor fault. The Supreme Court found the lower court's reliance on the suspect's silence as an obstacle to compensation legally incorrect under recent legislative changes and noted the omission of a potential minor fault defense.

Regesto Legislator

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Art. 314, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.: The exercise of the right to silence by an accused does not constitute an obstacle to the recognition of the right to compensation for unjust detention, and the mere existence of a minor fault does not preclude compensation but may only reduce its amount.

Parole chiave

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unjust detention compensation right to silence minor fault reduction procedural defense rights remand for new trial diritti del detenuto proroga della carcerazione preventiva chiusura dell'istruzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
4, tra l'altro, ha aggiunto al comma 1 dell'art. 314 cod.
Art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione» (Sez.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art.
art. 314 cod. proc. pen
4, tra l'altro, ha aggiunto al comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, Larafa
pen., non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione» (Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, Larafa, Rv.
Sez. 4, n. 8616 del 08/02/2022, ric. Radu Ionut
Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMA NICOLA nato a SAN SEVERO il 20/09/1972 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG f

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bari 1'8 febbraio - 26 maggio 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Nicola Palma, il quale è stato ristretto in custodia cautelare complessivamente per sette mesi, dal 4 ottobre 2004 al 5 maggio 2005 (prima in carcere, poi, cioè dal 3 dicembre 2004 in poi, agli arresti domiciliari), in relazione alle accuse di violazione degli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'ordinanza cautelare del G.i.p. del Tribunale di Bari è stata annullata dal Tribunale per il riesame, limitatamente alla contestazione di violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale di Foggia con sentenza del 5 maggio 2005 ha assolto Nicola Palma da tutti gli addebiti. La Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 6, n. 35213 del 07/04/2017, non mass.), il 16 marzo 2018 ha confermato l'assoluzione: tale pronunzia liberatoria è divenuta irrevocabile.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Nicola Palma, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 314, 315 e 643 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e/o manifestamente illogica. Il ricorrente richiama preliminarmente la struttura motivazionale bipartita dell'ordinanza reiettiva, che sottopone a serrata critica. 2.1.Quanto alla mancata collaborazione processuale dell'indagato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere e che ha così rinunziato a chiarire la propria posizione (p. 2 del provvedimento impugnato), il ricorrente evidenzia, da un lato, le ragioni della scelta del diritto al silenzio, ossia la assenza del Difensore di fiducia all'interrogatorio di garanzia del 7 ottobre 2004, la lunghezza dell'ordinanza e le condizioni psicofisiche dell'indagato in quel momento e, dall'altro, il principio di diritto fissato dalla S.C., secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta 'detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione» (Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, Larafa, Rv. 283241). 2.2.

In relazione, poi, al tema dell'avere il ricorrente «ingenerato con la propria condotta la falsa apparenza della commissione del reato posto alla base del titolo custodia/e» (così alla p. 2 dell'ordinanza impugnata), si passano in rassegna, censurandoli, i vari argomenti spesi al riguardo dalla Corte di appello. 2.2.1. In riferimento ai rapporti confidenziali stretti con appartenenti all'organizzazione criminale (p. 3 dell'ordinanza), il provvedimento - sottolinea il ricorrente - in sostanza si rifà al contenuto della prima sentenza della Corte di appello, annullata dalla S.C., e non spiega in alcun modo tali pretesi rapporti; inoltre, in realtà, ad avviso della Difesa, il processo avrebbe fatto emergere la conoscenza e la frequentazione di Nicola Palma unicamente con Vincenzo Padula, non già con altri, conoscenza e frequentazione, peraltro emergente dalle intercettazioni effettuate per soli dieci giorni, tra il 21 ed il 29 ottobre 2003, giustificabili in ragione dell'essere i due compaesani, vivendo entrambi in Apricena ed essendo da molto tempo amici ed intrattenendo rapporti di lavoro.

E del resto già la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 35213 del 07/04/2017, cit.), alla p. 7 della sentenza rescindente, e la Corte di appello, alla p. 6 di quella irrevocabilmente assolutoria, hanno sottolineato espressamente la neutralità della conoscenza tra i due, in effetti mai negata da Palma. 2.2.2. Quanto alla somma di denaro che Palma avrebbe custodito per conto di Padula (p. 3 del provvedimento impugnato), il ricorrente rammenta di avere già dimostrato nel giudizio di cognizione (con fatture, documenti societari e testimonianze) la piena liceità dell'acquisto di Palma da parte della ditta "Pavi" di Padula Vincenzo di un trattore semirimorchio vecchio ed in cattive condizioni contro il corrispettivo di 3.000,00 euro, somma da darsi, appunto, a Padula: ed anche in questo caso sia la S.C. (alla p.

7) che la Corte di appello di Bari (alla p.

6) hanno preso atto della argomentata giustificazione difensiva per contrastare il sospetto avanzato dall'accusa. 2.2.3. Quanto al passaggio motivazionale in cui si sottolinea l'avere Palma chiesto notizie circa l'arresto di due albanesi coinvolti in un traffico di droga (p. 4), la circostanza è già stata spiegata - evidenzia il ricorrente - con l'avere assistito direttamente all'arresto Nicola Palma, il quale quel giorno e in quel momento, come testimoniato da Giuseppe Porcelli, si trovava per caso nella masseria di Vincenzo Padula per valutare la possibilità di acquisto di alcune vecchie vasche di campagna: del resto già la S.C. ha affernnàto nella richiamata sentenza (alla p.

7) che la circostanza in questione potrebbe, al più, costituire elemento di sospetto ma non un indizio. In conseguenza, avere domandato notizie sull'arresto cui aveva assistito si spiega soltanto con la curiosità ma non è indice di partecipazione criminale. Né i mero sospetto - prosegue il ricorso - potrebbe mai autorizzare l'emissione di una misura cautelare. 2.2.4. Quanto, infine, a pretese conversazioni con linguaggio criptico cui si fa riferimento nell'ordinanza impugnata (alle pp. 3-4), si sottolinea, per contro, sia la mancanza di riferimenti alla droga sia il mancato impiego di linguaggio criptico, facendosi, anzi, riferimento alla somma di denaro lecitamente dovuta per la compravendita del trattore rimorchio di cui si è detto. 2.3. Si chiede, infine, in via subordinata, di valutare l'eventuale ricorrenza di colpa lieve in capo al ricorrente, aspetto che sarebbe stato del tutto omesso nell'ordinanza impugnata. Si domanda, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. La Procura Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 17 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.II ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 2.L'ordinanza reiettiva, nella parte in cui valorizza il silenzio dell'imputato, trascura il principio di diritto affermato dalla S.C., secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 31.4 cod. proc. pen, ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs, 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato da/l'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione» (Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, Larafa, Rv. 283241; nello stesso senso v. già Sez. 4, n. 8616 del 08/02/2022, ric.

Radu Ionut, non mass., ove si precisa che il differente orientamento interpretativo deve oggi ritenersi senz'altro superato per effetto dell'entrata in vigore, in data 14 dicembre 2021, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, recante "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali", il cui art. 4, tra l'altro, ha aggiunto al comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo:

«L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo»; infatti il legislatore ha inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva UE 2016/343, specc. quanto ai "considerato" nn. 10 e 24, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati).

3. Quanto agli altri aspetti segnalati nel ricorso, il Giudice della riparazione, a ben vedere, "recupera" argomenti (l'amicizia con un coimputato, la finalità del trasferimento della somma di 3.000,00 euro, l'avere chiesto informazioni circa l'avvenuto arresto di due stranieri e il contenuto di determinati colloqui intercettati) già superati dai Giudici di merito o già giustificati in termini di neutralità e/o rispetto ai quali la Difesa ha introdotto chiavi di lettura o spiegazioni non prese in alcuna considerazione dai decidenti.

4. Infine, coglie nel segno anche l'ultima doglianza, poiché la Corte territoriale non ha preso in considerazione, nemmeno per escluderla, l'ipotesi circa l'eventuale ricorrenza nel caso di specie di un caso di colpa lieve, che, come noto, può rilevare non già quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità (ex plurimis, Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V, Rv. 274006). 5.Discende dalle considerazioni svolte l'annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Il Giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari cui rimette