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Sentenza — n. 32390/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against pre-trial detention renewal based on relationem reasoning citing prior judge's order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32390/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the Bologna trial court's renewal of pre-trial detention relied improperly on a prior order from an incompetent judge in Naples. The court ruled that such 'relationem' reasoning is valid when the new order simply confirms the congruity of the previous decision's justifications without requiring new independent analysis.

Regesto Legislator

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Art. 309 c.p.p.; In cases of pre-trial detention renewal following a declaration of territorial incompetence, the new order may rely on relationem to the prior competent judge's decision, provided the new ruling demonstrates congruity with the previous justifications.

Parole chiave

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pre-trial detention renewal relationem reasoning territorial incompetence judicial order validity Cassazione appeal dismissal traffico internazionale di stupefacenti estradizione riciclaggio internazionale di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 309 cod. proc. pen.
Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod.
Art. 27 cod. proc. pen.
pen, il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza del 13 gennaio 2023 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna di applicazione, nei confronti di Arnaldo La Scala, della misura della custodia cautelare in carcere, ex art. 27 cod.
Art. 61 bis cod. pen.
Art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Art. 110 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 73 d.P.R. n. 309/90
Art. 81 cpv. 56-629, comma 2, cod. pen.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 6 giugno 2
art. 27 cod. proc. pen
pen, il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza del 13 gennaio 2023 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna di applicazione, nei confronti di Arnaldo La Scala, della misura della custodia cautelare in carcere, ex art. 27 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.56455 del 04/12/2018, Rasizzi
Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, Di Pietro
Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, Di Pietro, Rv.
Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista
266557 - 01; Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv.262576 - 01; Sez.
Sez. 3, n.16034 del 10/02/2011, M.
6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv.262576 - 01; Sez. 3, n.16034 del 10/02/2011, M., Rv.250299 - 01).
C. Cost. n. 186/2000
Cost. n. 186/2000), nonché la trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA SCALA ARNALDO nato a MESSINA il 16/07/1965 avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. RIESAME di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato DI PIETRO VITTORIO del foro di MESSINA in difesa di LA SCALA ARNALDO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza del 13 gennaio 2023 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna di applicazione, nei confronti di Arnaldo La Scala, della misura della custodia cautelare in carcere, ex art. 27 cod. proc. pen., in ordine al delitto di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 61 bis cod. pen. e 74, commi 1, 2, 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in varie parti del territorio nazionale, della Confederazione Elvetica, dell'Albania e del Sudamerica, dal giugno 2020 con condotta perdurante almeno sino ad agosto 2021 (capo A); a due delitti di tentata di importazione di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 110 e 56 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 (capi B e C), commessi fino al mese di agosto 2021; al delitto di tentata estorsione continuata di cui agli artt. 110, 81 cpv. 56-629, comma 2, cod. pen. (capo D) commesso dalla fine di luglio 2021 fino ad oggi.

La Scala era stato ristretto, a far data dal 12 novembre 2021, in esecuzione di un decreto di fermo emesso dal Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli, seguito dalla applicazione della misura della custodia in carcere, con declaratoria di incompetenza per territorio in favore dell'autorità giudiziaria di Napoli; con ordinanza del 30 novembre 2021, ex art. 27 cod. proc. pen., il G.I.P. del Tribunale di Napoli, aveva emesso ordinanza con cui aveva rinnovato l'applicazione della misura cautelare; dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, alla prima udienza dibattimentale, la difesa di La Scala aveva eccepito l'incompetenza per territorio e il Tribunale collegiale di Napoli, in accoglimento della eccezione, con sentenza del 29 dicembre 2022, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore dell'autorità giudiziaria bolognese; giunti gli atti, il G.I.P del Tribunale di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva emesso, in data 13 gennaio 2023, ordinanza, ex art. 27 cod. proc. pen., con cui era stata nuovamente rinnovata l'applicazione della misura cautelare.

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato tale ultima ordinanza.

2. Contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame, la difesa del ricorrente ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il difensore lamenta che l'ordinanza confermata dal Tribunale era stata motivata per relationem all'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 30 novembre 2021, sia in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, senza che il giudice avesse dimostrato di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e di averle meditate, così come richiesto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.17/2000.

A fronte di tale specifica censura, il Tribunale del Riesame, da un lato l'aveva, erroneamente, interpretata come riferita agli elementi di novità sopravvenuti alla emissione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli, quando invece era stata posta in linea generale, e dall'altro aveva ritenuto che il G.I.P. avesse sviluppato una sua autonoma valutazione, solo perché aveva aggiunto che la ricostruzione dell' ordinanza, cui aveva rinviato, aveva trovato piena conferma nel giudicato cautelare formatosi sul provvedimento genetico nel procedimento di Napoli, nonché nelle dichiarazioni accusatorie rese in sede di interrogatorio da alcuni coindagati.

Il difensore rileva che tali considerazioni erano in realtà inconferenti (in quanto le dichiarazioni provenivano da soggetti che non avevano mai conosciuto La Scala, con la sola eccezione di Andrea Garofalo, che, peraltro, aveva riferito di aver incontrato il ricorrente in una sola occasione) e illegittime (in quanto il quadro cautelare nel presente procedimento cautelare non poteva essere fondato sul giudicato cautelare formatosi in altro procedimento svoltosi davanti ad altra autorità giudiziaria).

3. Nel corso dell'udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo.

2. La Corte di Cassazione ha da tempo precisato, in linea generale, che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:

1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;

2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;

3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). Con riferimento al caso della rinnovazione della misura cautelare a seguito della dichiarazione di incompetenza, la Corte di Cassazione ha dettato un principio meno rigoroso, precisando che l'art. 27 c.p.p. impone al giudice competente di esprimersi, nel termine di venti giorni dalla pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente, in maniera autonoma su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente.

Nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare "per relationem" con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero e ciò, sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, sia in ragione della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero (Sez. 6, n.56455 del 04/12/2018, Rasizzi, Rv. 274779 - 01;

Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, Di Pietro, Rv. 266557 - 01; Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv.262576 - 01; Sez. 3, n.16034 del 10/02/2011, M., Rv.250299 - 01). Nel caso di rinnovazione della misura cautelare a seguito di dichiarazione di incompetenza, infatti, attraverso la motivazione per relationem, viene richiamato un provvedimento già emesso da un giudice, sicché si richiede solo che la motivazione adottata risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento, il quale deve dar conto della predetta congruità.

3. Ciò premesso, il Tribunale, nel caso di specie, ha fatto corretta applicazione di tali principi. I giudici, in replica alla analoga censura mossa in sede di riesame, hanno analiticamente elencato tutti i passaggi dell'ordinanza nei quali il G.I.P. del Tribunale di Bologna non solo aveva espresso autonome valutazioni circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ma si era anche fatto carico di dare conto dell'intervenuto giudicato cautelare sulla ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli e delle dichiarazioni rese dai coindagati nel corso degli interrogatori in data successiva alla emissione della prima ordinanza.

In tal modo- ha osservato il Tribunale- il G.I.P. ha mostrato di aver, in primo luogo, operato una attenta lettura e disamina degli atti e, in secondo luogo, di avere consapevolmente condiviso la ricostruzione indiziaria e la valutazione in ordine alla necessità della cautela svolte nel provvedimento richiamato.3.1. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si è limitato a reiterare la stessa generica doglianza già formulata e non ha contrapposto corrette ragioni di diritto o elementi di fatto tali da intaccarne la tenuta. Il Tribunale ha, invero, ragionevolmente valorizzato il richiamo contenuto nell'ordinanza di rinnovazione alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dai coindagati ed al giudicato cautelare (rilevante in assenza di elementi di novità, non addotti), in quanto indicativo della disamina da parte del G.I.P dell'intero compendio a sostegno della richiesta, sicché anche sotto tale profilo la censura è manifestamente infondata.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), nonché la trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 6 giugno 2