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Sentenza — n. 32387/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order for arrest due to improper substantive evaluation of drug evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32387/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica successfully appealed the GIP's refusal to validate an arrest and apply home detention against Pacillo Tommaso. The GIP rejected the request by conducting a substantive assessment of whether the seized drugs were for personal use or sale, weighing factors like the presence of scales and cut-up cellophane. The Court of Cassation annulled the order because the GIP exceeded its authority by evaluating the merits of the evidence rather than merely checking the reasonableness of the police's actions during the flagrant arrest.

Regesto Legislator

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Art. 386, comma 3; Art. 390, comma 1; Art. 380; Art. 381 of the Code of Criminal Procedure: In validating an arrest in flagrant, the judge must limit the review to the reasonableness of the police's conduct and cannot perform a substantive evaluation of the evidence to determine the gravity of the crime or the suspect's liability.

Parole chiave

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arrest in flagrant validation of arrest substantive evaluation drug possession measure coercitiva police discretion code of criminal procedure detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 386, comma 3 of the Code of Criminal Procedure
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art.
Art. 390, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, cod.
Art. 380 of the Code of Criminal Procedure
Art. 381 of the Code of Criminal Procedure

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici
Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FOGGIAnel procedimento a carico di: PACILLO TOMMASO nato a MANFREDONIA il 07/02/1966 avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 marzo 2023,11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Pacillo Tommaso, indagato per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto grammi 1,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e grammi 1,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish, da ritenersi destinati alla vendita. 1.1. Il G.I.P. ha deciso di non convalidare l'arresto e di rigettare la richiesta di applicazione della misura cautelare nella ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine all'integrazione della fattispecie ascrittagli, ritenendo che la destinazione a terzi della sostanza rinvenuta in suo possesso non potesse essere evinta: dal dato ponderale, compatibile con un uso personale della droga; dalle specifiche circostanze dell'episodio, essendo stata svolta la perquisizione domiciliare al diverso scopo di cercare armi e munizioni; dalle condizioni economiche dell'indagato, idonee a consentirgli periodici esborsi di denaro per acquistare la droga per il suo uso personale; dai precedenti penali su di lui gravanti; dall'insufficienza della modalità di custodia della droga e della presenza di bilancini e ritagli di cellophane a far ritenere che lo stupefacente fosse destinato alla vendita.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, lamentando, con un unico motivo, l'illegittimità della decisione con cui il G.I.P. ha ritenuto di rigettare la richiesta di convalida dell'arresto, in quanto fondatgAsulla ritenuta carenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico dell'indagato, atteso che, in senso contrario, la valutazione di elementi qualificanti e indicativi - come: la diversa tipologia di sostanza sequestrata; il rinvenimento di 24 ritagli di cellophane destinati al confezionamento di singole dosi; la presenza di due bilancini di precisione, di cui uno sporco di cocaina - avrebbero dovuto logicamente indurre a considerare la presenza di aspetti di valenza sintomatica tale da comprovare l'indiziario svolgimento dell'attività illecita da parte dal Pacillo, per essere lo stupefacente destinato alla cessione.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

2. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato riservato alla cognizione del giudice di merito (così, tra le tante, Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230-01).

Il controllo che il giudice compie ex post sui presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis non può, pertanto, esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento _dei presupposti stessi, e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969-01).

3. Orbene, nell'ordinanza impugnata il G.I.P. non appare essersi attenuto agli indicati principi, considerato che, anziché limitarsi alla sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione 'esistente al momento dell'adozione della misura pre-cautelare e delle circostanze di fatto evidenziate in ricorso - quali, in particolare, la presenza presso il domicilio dell'indagato di: sostanza stupefacente di diversa tipologia; numerosi ritagli di cellophane destinati al confezionamento di singole dosi; due bilancini di precisione, di cui uno sporco di cocaina - ha invece operato delle valutazioni di merito, in particolar modo assumendo l'insufficienza della droga rinvenuta ad essere destinata a terzi, per essere più probabilmente compatibile con un uso personale.

4. La presenza di tali valutazioni di merito, del tutto estranee al giudizio di convalida, rende conseguentemente indispensabile, per le considerazioni espresse, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo stato legittimamente eseguito l'arresto nei confronti di Pacillo Tommaso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente effettuato. C