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Sentenza — n. 32381/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment dismissing criminal charges due to prescription for lack of adversarial proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32381/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's judgment dismissing criminal charges based on prescription. The defense argued the appeal judgment violated the principle of adversarial proceedings by issuing a pre-trial acquittal without the defendant's participation. The court ruled that the Constitutional Court's 2022 decision invalidated the previous legal interpretation, establishing that such judgments are null and absolute, thereby granting the defendant standing to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 469 cod. proc. pen.; Art. 24 Cost.; Art. 111 Cost.: A pre-trial judgment of acquittal or dismissal for prescription rendered in the second instance without adversarial proceedings constitutes an absolute and incurable nullity, granting the accused standing to appeal.

Parole chiave

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pre-trial judgment nullity adversarial proceedings violation criminal prescription defense second instance procedure constitutional standing to appeal procedura di annullamento ricorso straordinario per nullità annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 469 cod. proc. pen.
269809) ha affermato che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod.
Art. 598 cod. proc. pen.
Art. 599 cod. proc. pen.
Art. 601 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
art. 469 cod. proc. pen
269809) ha affermato che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv.
Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022
Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Rv.
Corte Costituzionale, n. 111 del 2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUEYE MOR nato il 20/03/1973 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza predibattimentale del 5.7.2022, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gueye Mor per intervenuta prescrizione dei reati ascritti.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio e dell'intervento dell'imputato nel processo.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati oggetto di contestazione.

4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809) ha affermato che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

Le stesse Sezioni Unite Iannelli avevano anche statuito che, pur determinandosi, in tal caso, una nullità assoluta e insanabile della sentenza predibattimentale emessa in sede di appello, la causa estintiva del reato doveva ritenersi prevalente sulla nullità - sempreché non risultasse evidente ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. la prova dell'innocenza dell'imputato - determinando la carenza di interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza predibattimentale dichiarativa della prescrizione. Tale orientamento, tuttavia, è stato superato dalla sentenza n. 111 del 2022 della Corte costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione delle Sezioni Unite Iannelli, ha ritenuto l'interpretazione così validata in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 2 (U 111, secondo comma, Cost.;

è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., laddove interpretato nel senso che sia inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Pertanto, diversamente da quanto in precedenza affermato, è ormai pacifico che sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (cfr.

Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Rv. 283811 - 01).

5. Alle superiori considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata - in quanto affetta da nullità assoluta e insanabile per mancata instaurazione del contraddittorio processuale - e la restituzione degli atti alla Corte di appello affinché proceda al giudizio con le forme di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, per l'ulteriore corso. Così deciso il 25 maggio 2