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Sentenza — n. 32377/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure order due to sufficient and coherent judicial reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32377/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to maintain the preventive seizure of €49,000. The appellant argued that the seizure lacked proper justification given her pension income, but the court found the lower court's reasoning regarding her financial capacity and conduct during the search to be logical and complete. Consequently, the court ruled that no legal violation occurred and the seizure order stands.

Regesto Legislator

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Art. 321, 325 c.p.p.; Art. 125 c.p.p.: An appeal against preventive seizure orders is inadmissible if the lower court's reasoning is coherent, complete, and sufficiently addresses the issues of ownership and illicit origin of the seized funds.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure inadmissible appeal judicial reasoning property ownership financial capacity procedural violation Cassation review indagine per riciclaggio di denaro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321 c.p.p.
Art. 325 c.p.p.
Art. 125 c.p.p.
Tali valutazioni, compiutamente svolte con argomenti perfettamente coerenti, sorreggono esaustivamente le ragioni del provvedimento impugnato, dovendosi di conseguenza radicalmente escludere la violazione dell'art. 125 cod proc pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2 n. 18951 del 14/03/2017
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PAOLO GERARDINA nato a LIONI il 19/05/1957 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. LIBERTA di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; 1/sentite le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 1~6~ Il difensore non è presente.

RITENUTO IN FATTO

1. Di Paolo Gerardina, tramite difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Avellino del 12 gennaio 2023 con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso l'ordinanza del GIP del medesimo tribunale in ordine alla richiesta di dissequestro della somma di €.49.000, sequestrata all'esito della perquisizione a carico del nipote della Di Paolo, Albanese Rocco, indagato per il reato di cui all'art. 73, DPR 309/1990.

9. La ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321, 325 cod.proc.pen. e motivazione inesistente o apparente in ordine sia alla questione della proprietà delle somme in sequestro, sia alla assenza di elementi dimostrativi di un collegamento illecito tra la proprietaria e l'indagato, suo nipote. Del tutto illogicamente ed apoditticamente Il Tribunale del Riesame aveva sostenuto la provenienza illecita del denaro richiamando il comportamento silente adottato dalla Di Paolo al momento della perquisizione. Inoltre, i giudici di merito non avevano argomentato sulla circostanza che la ricorrente percepiva da oltre dieci anni un reddito da pensione quantificabile all'incirca in complessivi €.93.000,00, sicchè era del tutto sostenibile e dimostrata la possibilità che la stessa avesse lecitamente risparmiato la soma in sequestro.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, Sez. 2 n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

2. Nel caso di specie, sotto il profilo della mancanza o apparente motivazione, vengono riproposte questioni inerenti alla motivazione sul punto relativo alla proprietà del denaro sequestrato, di cui la ricorrente rivendica la legittima titolarità. Tribunale de libertate spende invece argomenti logici ed esaustivi in ordine alla questione predetta, facendo riferimento alla mancata giustificazione della disponibilità di una considerevole somma di denaro (pari a 49.000 euro) da parte della ricorrente e comparando la capacità reddituale della Di Paolo (commisurata all'esiguo importo della pensione) con le spese mensilmente sostenute (pressochè coincidenti con l'ammontare della pensione medesima).

Sulla base di tali dati, i giudici di merito concludono sulla assoluta impossibilità che la Di Paolo avesse potuto accantonare la somma di €.49.000 in contanti. La motivazione del provvedimento impugnato risulta poi rafforzata dalla considerazione, non illogica, che la Di Paolo, nel corso della perquisizione, fosse rimasta silente, non rivendicando nell'immediatezza dei fatti la proprietà di una somma certamente considerevole. Tali valutazioni, compiutamente svolte con argomenti perfettamente coerenti, sorreggono esaustivamente le ragioni del provvedimento impugnato, dovendosi di conseguenza radicalmente escludere la violazione dell'art. 125 cod proc pen. 3.Deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente P Lciredena kCiChè Salvat vere i A